Allaccio abusivo: Corte di Appello di Lecce lo assolve. Il locale era già servito dall’energia elettrica tramite un filo esterno installato in epoca passata e non addebitabile all’imputato

La Corte di Appello di Lecce, con Sentenza n. 1669/2022, in tema di furto di energia elettrica, ha stabilito che se il locale era già servito da una derivazione della linea elettrica ancor prima della abusiva occupazione per cui si procede, non vi è alcuna certezza che l’imputato abbia commesso il fatto né concorso nella attività illegale di derivazione abusiva della linea elettrica.

Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania

Fonte del testo della Sentenza:
MyDesk ilsole24ore, guppo il Sole 24 ore S.P.A.
 consultata in data 04/08/2022
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Corte d’Appello di Lecce, Sentenza n. 1669/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Unica Penale
composta dai signori:

Dr. Francesco OTTAVIANO – Presidente
Dr. Domenico TONI – Consigliere rel.
Dr. Giuseppe BIONDI – Consigliere
all’udienza del 03 novembre 2021
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(in c.c. art. 23 bis D.L. n. 137 del 2020 conv. con L. n. 176 del 10 dicembre 2020)
nel procedimento penale a carico di:

…), nata il (…) ad O. (B.), domicilio eletto a C. (B.) in Via T. n. 11

Presofferto: negativo

LIBERA NON COMPARSA

Difensore: Avv. Al.Ma. del Foro di Brindisi

IMPUTATA

  1. A) del delitto di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis c.p., per avere, in concorso con (…), invaso, al fine di occuparlo, un vano adibito a magazzino, facente parte dell’istituto scolastico “(…)” del Comune di Carovigno, dopo avere forzato la porta di ingresso, arredandolo e creando un allaccio abusivo alla rete idrica.
  2. B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p., per essersi impossessata, in concorso con (…), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete dei Comune di Carovigno, prelevando detta energia e non corrispondendo ai Comune il relativo costo.

Acc. in Carovigno, in data 19.06.14, fino al 15.12.14 data di cessazione della permanenza.

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 16/06/2016 che così provvedeva: dichiara (…) colpevole dei rati ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, avvinti i reati dal vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 c.p., la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

MOTIVAZIONE

(…) è stata tratta a giudizio onde rispondere dei reato di occupazione abusiva di alloggio popolare e di furto di energia elettrica meglio descritti nel capo di imputazione integralmente riportato nell’intestazione.

Con sentenza resa dal giudice monocratico presso il Tribunale di Brindisi, in data 16.6.2016, l'(…) è stata dichiarata colpevole dei reati ascrittigli e, per l’effetto, condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso la detta sentenza, il difensore di fiducia dell’imputato interpone tempestiva e rituale impugnazione con la quale espone le doglianze che seguono:

1) non vi prova che l'(…) sia l’autrice della originaria invasione prodromica alla occupazione, condotta necessaria al fine di integrare il reato di cui all’art. 633 c.p.;

2) non è stata l'(…) che ha proceduto all’allaccio abusivo alla rete elettrica, ma come riferito dal M.llo dei CC (…), il locale era già servito dall’energia elettrica tramite un filo esterno installato in epoca passata e non addebitabile alla prevenuta;

3) applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., in considerazione della tenuità dell’offesa arrecata al bene protetto e della occasionalità della condotta;

4) applicazione della scriminante di cui all’art. 54 c.p., dovendo evitare l'(…) il grave danno derivante dall’assenza di una abitazione per il proprio nucleo familiare;

5) in subordine, ridurre la pena nei minimi edittali.

Reputa la Corte che l’appello meriti accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.

In primo luogo va evidenziato come risulti integrato il reato di cui all’art. 633 c.p. Se è vero che non integra il reato il mero fatto della occupazione non preceduta dalla attività di invasione (v. Cassazione penale, sez. IV, 12/04/2006, n. 15610) non può negarsi che il principio attiene all’ipotesi, ben diversa da quella per cui si procede, in cui l’agente si limiti a continuare, arbitrariamente, nell’occupazione legittimamente effettuata e non a quella in cui nessun titolo esisteva che aveva giustificato l’ingresso. E’ pertanto pacifico che la (…), in assenza di prova del contrario, si sia introdotta in modo non momentaneo nel locale di proprietà del comune di Carovigno.

Quanto al reato di cui al capo B), osserva la Corte che, come correttamente messo in evidenza dall’appellante, prima, e dallo stesso PG nelle conclusioni depositate per l’odierna udienza, la testimonianza del M.llo dei CC (…) attesta che il predetto locale era già servito da una derivazione della linea elettrica ancor prima della abusiva occupazione per cui si procede, cosicchè non vi è alcuna certezza che la (…) abbia, quantomeno, concorso nella attività illegale di derivazione abusiva della linea elettrica.

Non vi è alcun dubbio, tuttavia, che il deposito abusivamente occupato dall'(…), per quel che rileva ai fini della configurazione della fattispecie incriminatrice contestata, fruisse della erogazione di energia, grazie ad una sottrazione continuativa della stessa all’insaputa dell’ente erogatore, circostanza che, in assenza di contratto di fornitura, era certamente nota alla appellante.

Osserva altresì la Corte che, alla stregua della descrizione dello stato dei luoghi evincibile ex actis, il deposito in parola era materialmente distaccato dall’edificio scolastico vero e proprio, tanto da essere stato raggiunto, tramite la derivazione menzionata, dall’energia elettrica, cosicchè non può, stricto iure, ritenersi che lo stesso possa essere qualificato come “ufficio o stabilimento pubblico” rilevante ai fini della aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p..

Alla stregua delle predette considerazioni, è possibile escludere le aggravanti contestate, residua unicamente la ipotesi di furto “semplice”, procedibile a querela che peraltro risulta ritualmente presentata dal comune di Carovigno.

Non è senz’altro invocabile nel caso in esame l’esimente di cui all’art. 54 c.p. non potendosi ravvisare il “pericolo attuale di un danno grave alla persona” per scongiurare il quale avrebbe agito l’appellante (unitamente al proprio convivente (…) per cui si procede separatamente) trovati nelle condizioni familiari ed economiche disagiate descritte nell’atto di appello.

Deve darsi atto che, per costante giurisprudenza della Cassazione, anche l’abitazione rientra fra i diritti fondamentali della persona (tra le tante, vedi Cass. Pen., sez. 2, 26.9.2007, n. 35580).

Tuttavia, chi invoca l’applicazione di una causa di giustificazione ha anche l’onere di allegazione degli elementi su cui si basa la richiesta (cfr. Cass. pen., sez. 2, 13.7.2012, n. 28115).

L’unico elemento che milita in favore della tesi degli appellanti è rappresento dalle deposizioni testimoniali che hanno attestato le condizioni di estrema povertà che denunciava l’immobile occupato e che lasciano presumere che gli imputati, trovatisi in epoca prossima alla consumazione del reato, in una situazione di disagio economico, si sono determinati ad occupare l’immobile.

Tale situazione a parere della Corte, tuttavia, non attesta una situazione di estrema urgenza tale da giustificare la soddisfazione, peraltro non in via transitoria ma definitiva, della esigenza di reperire un’abitazione con l’occupazione abusiva dell’immobile di cui all’imputazione.

Infatti, esistevano altre possibili soluzioni utili a soddisfare la medesima esigenza: non solo l’ospitalità presso altri parenti, la elargizione di sussidi da parte di enti pubblici per pagare canoni di locazione, così come accennato dal primo giudice.

Va quindi esclusa l’applicabilità dell’art. 54 c.p. perché, come di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Sez. 2 n. 19147 del 16/04/2013) “l’illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo (Nella specie, in cui gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella propria residenza abituale, la Corte ha affermato che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell’occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa)”, principio di recente ribadito dalla S.C. (Cassazione penale, sez. II, 09/10/2020, n. 35024), sostenendo che “l’occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi: ne deriva che l’abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, e quindi che la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative”.

Ritiene invece la Corte che, all’esito della esclusione delle aggravanti contestate e della possibilità di configurare l’ipotesi di reato di cui all’art. 624 co 1 c.p., sia possibile optare per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p..

Il tribunale ha escluso il beneficio, limitatamente all’art. 633 c.p., in ragione del lungo periodo in cui si è protratta l’occupazione senza titolo del locale, ostandovi quindi la natura permanente del reato.

Ritiene invece la Corte che, nel caso in esame, non ricorre la dedotta violazione di legge poiché la fattispecie prevista dall’art. 633 c.p. rientra nei limiti edittali e la permanenza del reato era da tempo cessata per l’intervenuto rilascio dell’immobile. E’ stato in effetti precisato che il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. ha natura permanente, atteso che l’offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l’invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trame profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa. (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019 – dep. 15/04/2019, Rv. 27609601).

E tuttavia la S.C. ha di recente stabilito (Cassazione penale, sez. II, 02/12/2020, n. 37834) che nell’esercizio del proprio potere discrezionale ha fatto riferimento a criteri di valutazione consentiti dalla norma di riferimento.

L’art. 131 bis c.p. prevede che la particolare tenuità deve essere valutata avuto riguardo alle modalità della condotta e all’esiguità del pericolo o del danno in relazione ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., comma 1 c.p. il quale indica quali elementi da cui desumere la gravità del reato: la natura dei mezzi e ogni modalità dell’azione; la gravità del danno o del pericolo, l’intensità del dolo.

E’ stato infatti precisato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p.. comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001).

E’ vero che rimangono esclusi da tale ambito di valutazione i motivi a delinquere e le condizioni di vita dell’autore della condotta, ma sul punto è intervenuta di recente la S.C. che ha stabiito (Cassazione penale, sez. II, 02/12/2020, n. 37834) che “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall’art. 133, comma 1, c.p., che può prendere in considerazione anche le precarie condizioni economiche dell’agente al momento della commissione del reato qualora incidano sull’intensità del dolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis c.p. dell’imputata che, a causa della grave difficoltà economica in cui versava e dell’esigenza di garantire a sé e ai figli minori una stabile situazione abitativa, aveva occupato abusivamente un alloggio di proprietà dello Iacp che aveva liberato, dopo circa un anno, appena trovato un lavoro)”.

Ebbene, nel caso di specie la situazione di difficoltà economica in cui versava l’imputata e l’esigenza di garantire una situazione alloggiativa in ragione delle precarie condizioni economiche in cui versava l’imputata al momento dell’occupazione, nonché la sua condizione di totale incensuratezza possono essere presi in considerazione poichè incidono sull’intensità del dolo manifestato dall’imputata, che è stata spinta a delinquere per far fronte a situazioni di difficoltà.

Né è di ostacolo, infine, la consumazione di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione. Pur nel contrasto rilevabile nella giurisprudenza di legittimità, ritiene la Corte di aderire al più recente orientamento secondo il quale (da ultimo, Cassazione penale, sez. III, 13/07/2021, n. 35630) “l’art. 131-bis c.p.c. circa l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si può applicare anche in caso di reato continuato; tuttavia l’applicabilità della causa di non punibilità va esclusa quando si tratti di continuazione diacronica, allorché i reati siano stati commessi in momenti spazio -temporali diversi, nel qual caso la volizione criminosa non appare unitaria e circoscritta”. Nella specie, le condotte sono state reiterate, cioè ripetute nel tempo con identiche modalità fenomeniche, nello stesso contesto temporale, sicché può trovare applicazione la causa di non punibilità in questione.

Da ultimo, in ragione del numero delle sentenze già pronunciate, si indica il termine per il deposito della motivazione in giorni novanta.

P.Q.M.

Letto l’art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, in data 16.6.2016, appellata da (…), la assolve dai reati alla stessa ascritti, perché non punibili per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.. Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Lecce il 3 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2022.