Provvede a versare tutti gli arretrati dell’assegno di mantenimento. Per Cassazione applicabile l’assoluzione per tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

Massima

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, La Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 10630/2022 Sez. VI Pen) ha chiarito che è applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., se il prevenuto provvede all’adempimento del debito arretrato in relazione al versamento dell’assegno di mantenimento per i figli minori stabilito dal Giudice Civile. Ne consegue che è illegittimo ed inutile, applicare la pena in presenza di un’offesa minima al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania

Testo della Sentenza

Fonte del testo della Sentenza:

UTET/PLURIS consultata in data 13/04/2022

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Cass. pen. Sez. VI, Sent.,

(ud. 02-03-2022) 24-03-2022, n. 10630

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente –

Dott. APRILE Ercole – Consigliere –

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere –

Dott. ROSATI Martino – rel. Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosati Martino;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Cimmino Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. I.P., attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24 novembre 2020, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2), per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla propria figlia minore L., non versando l’assegno di mantenimento impostogli dal giudice civile con sentenza di separazione coniugale, nè provvedendo altrimenti.

2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione nel capo relativo all’affermazione di colpevolezza, sotto il duplice profilo: a) della sussistenza di uno stato di bisogno della minore, versando, anzi, ella in condizioni agiate, secondo quanto riferito dalla stessa madre querelante; b) della configurabilità del dolo, avendo egli dimostrato di essere disoccupato ed impossidente, di aver comunque fatto pervenire alla moglie piccoli aiuti economici e beni di prima necessità, nonchè avendo adempiuto regolarmente il proprio obbligo non appena ottenuta una stabile occupazione lavorativa, versando altresì tutti gli arretrati.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione nella parte relativa al diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo la Corte d’appello omesso di tenere nella dovuta considerazione, a tal fine, la sostanziale incensuratezza del ricorrente e la sua condotta riparatoria, sintomatiche della mera occasionalità del suo illecito.

2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all’ulteriore adempimento della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.

Motivi della decisione

  1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di principi costantemente affermati da questa Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare: ovvero che l’incapacità economica dell’obbligato dev’essere assoluta ed integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 53173 del 22/05/2018, R., Rv. 274613; Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, C., Rv. 264667); che incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi tale impossibilità di adempiere, non essendo idonea, a tal fine, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (tra le tantissime, Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427), nè potendo la sua responsabilità essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515; Sez. 6, n. 5751 del 14/12/2010, dep. 2011, P., Rv. 249339); che il reato sussiste anche se l’altro genitore provveda in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole, senza che possa rilevare l’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all’assolvimento del suo primario dovere (Sez. 6, n. 34675 del 07/07/2016, R., Rv. 267702; Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 261871); che, infine, la minore età dei discendenti rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, cit.; Sez. 6, n. 20636 del 02/05/2007, Cerasa, Rv. 236619).

Per questa parte, dunque, l’impugnazione dev’essere respinta.

  1. Merita d’essere accolto, invece, il secondo motivo di ricorso, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poichè, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi adeguata.

Laddove valorizza la protrazione della condotta nel tempo ed i “derivati riflessi improntati ad una concreta gravità”, essa è generica ed assertiva, poichè non spiega in cosa consista tale “gravità” e non si misura, invece, sotto tale profilo, con l’indiscusso adempimento, ancorchè tardivo, anche del debito arretrato, che ha sostanzialmente neutralizzato, quanto meno, il nocumento patrimoniale provocato dal reato.

Allorchè, poi, afferma che tale comportamento post delictum non possa essere comunque tenuto in considerazione perchè “non elide l’antigiuridicità della condotta”, la Corte incorre in un vero e proprio errore di diritto.

L’art. 131-bis c.p., delinea, infatti, una causa di non punibilità, fondata sul presupposto della inutilità della pena in presenza di un’offesa minima al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Perchè, dunque, possa ritenersi non meritevole di pena, la condotta deve comunque necessariamente conservare la propria connotazione di antigiuridicità, e cioè di conformità al tipo legale e di offensività, dovendosi altrimenti pervenire ad un esito assolutorio, a seconda dei casi, perchè il fatto non sussiste oppure non costituisce reato o non è previsto dalla legge come tale. La valorizzazione della perdurante antigiuridicità della condotta dell’imputato, operata dalla sentenza, non è dunque congruente rispetto alla determinazione su di essa fondata.

  1. Dev’essere assentita, infine, anche la terza doglianza.

L’affermazione contenuta in sentenza, per cui non sarebbe sindacabile in appello il riconoscimento o meno della sospensione condizionale della pena, è giuridicamente errata, trattandosi, sul punto, di un giudizio di fatto, che, se devoluto con l’atto d’appello, impone al giudice investito di quest’ultimo di pronunciarsi. Il precedente di legittimità che la Corte distrettuale cita a conforto di tale sua determinazione (Sez. 3, n. 7608 del 17/11/2009, dep. 2010, Ammendola, Rv. 246183) non è conferente, poichè si riferisce al sindacato del giudice di legittimità, come si coglie agevolmente dalla lettura della relativa motivazione e non della sola massima da essa estratta.

  1. Sui punti oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso, dunque, la sentenza impugnata dev’essere annullata, con rinvio al giudice di merito, affinchè provveda al necessario supplemento di motivazione in conformità ai delineati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., e della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad ara sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2022

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Cos’è l’assoluzione per tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice penale?

Il d.lgs 28/2015 ha introdotto l’art. 131-bis all’interno del codice penale.

Tale nuova norma prevede l’esclusione  della  punibilità  per  particolare tenuità del fatto.

Difatti è Nei reati  per  i  quali  è  prevista  la  pena detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilità  è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell’articolo  133,  primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma dell’art. 133 c.p., quando:

  1. l’autore ha agito per motivi  abietti  o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali,  o
  2. ha adoperato sevizie o, ancora,
  3. ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa  ovvero
  4. quando la condotta ha cagionato o  da  essa  sono  derivate,  quali conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una persona.

Il comportamento è abituale:

  1. nel caso in cui  l’autore  sia  stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
  2. abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità,
  3. nonché’ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto  condotte plurime, abituali e reiterate.

Inoltre, ai sensi del c.d. Decreto Sicurezza bis, pubblicato in G.U. il 14/6/2019 che ha modificato l’articolo 131-bis del c.p., l’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

La suddetta formulazione, è stata oggetto di modifica da parte della L. n. 173/2020 di conversione del decreto legge immigrazione n. 130/2020, nel quale viene precisato che i reati di cui ai citati artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 337 (resistenza a pubblico ufficiale) e 341 bis(oltraggio a pubblico ufficiale) devono essere commessi non genericamente nei confronti di un pubblico ufficiale ma solo ai danni «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni».

È stata inoltre introdotta una nuova ipotesi di esclusione dal beneficio della non punibilità, non riconoscendosi la possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p. in caso di oltraggio nei confronti di magistrato in udienza ex art. 343 c.p.

Ai fini della determinazione  della  pena  detentiva  prevista  nel primo comma non si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.

In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo  comma  non  si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche  quando  la  legge prevede la  particolare  tenuità  del  danno  o  del  pericolo  come circostanza attenuante.

Sul punto, la Corte Costituzionale, ha di recente affrontato, con Sentenza n. 156/2020, la questione relativa al fatto, se la particolare tenuità del fatto si possa o meno estendere ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Come evidenzia la Corte Costituzionale, il delitto di ricettazione, punito dall’art. 648, comma 1, c.p. con la con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329, al comma 2 prevede una circostanza attenuante speciale “se il fatto è di particolare tenuità”, a cui consegue un più mite trattamento punitivo: la reclusione sino a sei anni e la multa sino a euro 516.

La Corte ha evidenziato che, in linea astratta, ai sensi del quinto comma dell’art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto quale attenuante della ricettazione potrebbe concorrere a integrare l’esimente di cui al medesimo art. 131-bis, qualora, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.

Tuttavia, per effetto del quarto comma dell’art. 131-bis c.p., detta causa di non punibilità non può trovare applicazione in rapporto alla ricettazione attenuata perchè, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il massimo edittale è superiore al limite di cinque anni posto dalla norma esimente.

Sul punto, però, la Corte Costituzionale, ha osservato che la mancata previsione di un minimo edittale di pena detentiva – che comporta l’operatività del minimo assoluto di quindici giorni stabilito per la reclusione dall’art. 23, primo comma, c.p. – richiama per necessità logica l’applicazione dell’esimente di particolare tenuità del fatto.

Secondo la Corte, l’opzione del legislatore di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta, rivela inequivocabilmente che egli prevede possano rientrare nella sfera applicativa della norma incriminatrice anche condotte della più tenue offensività. Di conseguenza, “rispetto a queste ultime è dunque manifestamente irragionevole l’aprioristica esclusione dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis c.p., quale discende da un massimo edittale superiore ai cinque anni di reclusione.

Riguardo i limiti dell’applicazione del 131-bis, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., sezione IV, sentenza 15 novembre 2018, n. 51526) ha chiarito che la mera presenza di denunzie nei confronti dell’imputato o di “precedenti di polizia“, di cui si ignora l’esito, non può, di per sé, costituire elemento ostativo al riconoscimento dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p..

  • il giudice, quindi, ove risultino in atti denunzie o precedenti di polizia, ove sollecitato dalla difesa o anche di ufficio, deve verificare l’esito di tali segnalazioni, per trarne l’esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, la abitualità del comportamento dell’imputato.