Massima
Il Tribunale di Nocera Inferiore, decidendo su una controversia in tema di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 co 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ritenuto che la mera presenza di un marsupio contenente eroina nei pressi dell’abitazione dell’imputato (nel caso di specie si presumeva che l’imputato l’avesse lanciata al piano di sotto durante la perquisizione), necessita di ulteriori riscontri da parte dell’Autorità Giudiziaria, quali i rilievi papillari protesi a rintracciare le impronte digitali. In assenza, si impone l’assoluzione.
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania
Testo della Sentenza
Fonte del testo della Sentenza:
UTET/PLURIS consultata in data 11/04/2022
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Tribunale Nocera Inferiore Sez. Unica, Sent., 17-02-2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Penale Unica
Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Giuseppe Palumbo, alla pubblica udienza del 17.2.22 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
R.P., nato a S. il (…), libero, assente;
difeso di fiducia dall’Avv. Mario Valiante del Foro di Salerno e dall’avv. Rodolfo Viserta del Foro di Nocera Inferiore;
IMPUTATO
Vd. Foglio allegato.
IMPUTATO
del reato p. e p. dall’art. 73 co 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 stessa legge, illecitamente deteneva presso l’abitazione sita in S. alla via S. nr 38 II piano, nr due involucri di cui uno di colore verde del peso lordo di gr 3,019 , ed un altro involucro di colore verde di gr. 2,225 di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, nascosti all’interno del borsello di tessuto di colore nero, unitamente un bilancino di precisione digitale marca YIJIE -item nr P138.
In Siano il 21.03.2018
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto di citazione diretta a giudizio del 21.7.20 R.P. era tratto a processo per rispondere del reato in epigrafe.
Alla prima udienza del 7.1.21, registrata la nomina di un codifensore, il processo era proscrastianto per difetto di contraddittorio; alla seguente del 8.4.21, era dichiarata l’assenza dell’imputato, in quanto libero, ritualmente avvisato e non comparso in carenza di cause legittime di impedimento ed il giudizio era differito, su richiesta delle parti, con sospensione integrale della prescrizione per mesi 8 e giorni 8, al 16.12.21; in questa sede, sulla base della procura speciale versata in atti, il difensore chiedeva la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato condizionato all’acquisizione di un atto giudiziario ed, incassato il parere favorevole del P.M. e valutata la compatibilità dell’appendice documentale con la concentrazione del rito premiale, il Tribunale disponeva la conversione del giudizio nelle forme camerali ed acquisiva il fascicolo del P.M. nonché la prova documentale richiesta dalla difesa dell’imputato. Infine, all’udienza odierna, il Tribunale, raccolte a verbale le conclusioni delle parti, pronunziava sentenza pubblicata dandone lettura del dispositivo.
Gli elementi raccolti all’esito dell’istruttoria dibattimentale non consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale del R. in ordine al reato a lui ascritto in rubrica. Anzitutto, giova premettere come la ricostruzione storica del fatto si sia manifestata in modo chiaro, completo ed incontroverso.
Infatti, sulla base degli atti investigativi, utilizzabili in ragione del rito prescelto, la scansione accadimentale può essere così ricomposta.
Il 2.4.19, gli Ufficiali ed Agenti di P.G. L.G.T. S.P. e M.M. D.L., coadiuvati nell’esecuzione delle operazioni di perquisizione da personale dell’aliquota radiomobile,, V. Brig. Tortora Narciso e App. Sc. L.C., nonché personale del Reparto Territoriale CC di Nocera Inferiore, M.llo C.M. ed App. “s” QS I.N., unitamente ad altri militari del medesimo reparto, impiegati soprattutto nel servizio di cinturazione ,ed unità cinofile del Comando Provinciale CC di Salerno, impiegati alla ricerca di stupefacente, effettivi presso il Comando CC di Mercato San Severino, dovendo dare esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure personali cautelari emessa dal GIP in sede, alle ore 04:25, si portavano, per le operazione di ricerca di R.P., in S. (S.) in via S. n. 38. Alla presenza dello stesso e reso edotto delle motivazioni della presenza dei militi, prima di dare esecuzione alle operazioni di perquisizione, l’imputato veniva avvisato della facoltà di farsi assistere da una persona e/o legale di sua fiducia, senza che ciò potesse comportare ritardi nell’esecuzione dell’atto. Tuttavia, lo stesso rispondeva di non volersene avvalere. Il R.P. veniva altresì invitato a consegnare il corpo del reato e/o le cose pertinenti al reato per cui si procede, nonché qualsiasi altra cosa utile alle indagini se in suo possesso, ma senza riscontro positivo da parte dell’imputato. Solo a questo punto gli operanti davano inizio alle attività di perquisizione che interessavano, oltre ai locali dell’abitazione, le relative pertinenze e gli automezzi comunque nella disponibilità dell’imputato come di seguito descritti: abitazione sita al secondo piano dello stabile, composta da corridoio, 2 camere da letto, cucina, bagno e terrazzo. N.2 box auto siti al piano seminterrato dello stabile, nonché Autovettura Mercedes classe C di colore nero targata (…), Autovettura Audi A3 sport back di colore bianco targata (…), Lancia Y di color panna targata (…). I militari davano altresì atto che, al momento dell’ingresso e durante le operazioni di perquisizione, era presente la madre dell’interessato identificata in M.A., nata a S. il (…), residente a S. via S. n. 38, separata, identificata mediante Carta di Identità nr. (…) rilasciata il 29.06.2017 dal Comune di Siano. Nel corso della perquisizione veniva notato che dal corridoio era possibile accedere mediante una porta finestra sul terrazzo dell’abitazione dell’interessato. Al piano inferiore vi era il terrazzo di pertinenza di quest’ultima abitazione ove si notava un borsello contenente, all’esito del reperimento, un bilancino di precisione e la droga, poi sottoposti a sequestro, che gli operanti “presumibilmente” ritenevano essere era stato lanciato dall’abitazione del R.P. appena prima dell’ingresso all’interno dell’appartamento. I Carabinieri hanno pure dato atto che la porta di ingresso veniva aperta dalla M.A., mentre il R.P. veniva trovato nella sua stanza da letto. Pertanto al fine di recuperare il borsello, veniva contattato dal LGT. S., il proprietario dell’abitazione sita al primo piano dello stabile, identificato in B.E., nata a S. il (…), la quale, giunta sul posto, apriva l’appartamento, permettendo l’accesso dei militi che recuperavano il marsupio contenente lo stupefacente. L’appartamento di proprietà di B.E. risultava essere completamente disabitato, privo di mobili e di utenze. Fin dall’immediatezza la B. riferiva alla p.g. che non si recava in quell’appartamento da circa 4/5 mesi e che era in attesa di effettuare lavori di ristrutturazione. Infine, gli elementi investigativi a carico dell’imputato si completano con l’annotazione dell’App. L.C., il quale ha relazionato che, impiegato nell’ambito di tale operazione con compiti di cinturazione dell’edificio del R., pur senza vedere alcuna dinamica, se non luci già accese nell’appartamento dell’imputato, udiva un tonfo – che riconduceva verosimilmente alla caduta di un oggetto – provenire dal lato dello stabile in cui era localizzato il terrazzo nel quale era rinvenuto il borsello.
Tale ricostruzione fattuale, che poggia saldamente sulla ricostruzione operata dai CC di Mercato San Severino sulla base di vicende oggetto di percezione immediata e diretta, tuttavia, non consegna certezze sulla responsabilità, anche solo concorsuale, dell’odierno imputato.
In particolare, relativamente alla circostanza della riferibilità in capo allo stesso dello stupefacente rinvenuto nel borsello recuperato nel terrazzo della B. e, prima ancora, della disponibilità dello stesso da parte del R., non risultano consegnati al patrimonio conoscitivo del processo dati dimostrativi dal tenore individualizzante chiaro, preciso e certo.
In primo luogo, deve rilevarsi come il rumore di un “tonfo”, annotato dall’App. L., costituisce un elemento conoscitivo fragile, suggestivo ed intrinsecamente ambiguo. Anzitutto, dalla visione delle fotografie in atti del borsello, considerato che al suo interno vi erano esclusivamente due involucri di pochi grammi di stupefacente ed un bilancino di precisione di pochi centimetri, non è affatto escludibile che il rumore udito dal L. sia solo il frutto dell’associazione, effettuata ex post dal milite, di uno dei più rumori che abbiano caratterizzato lo svolgimento delle operazioni di p.g. con il rinvenimento del borsello contenente la droga staggita. Invero, premesso che l’asserito lancio avrebbe avuto ad oggetto un marsupio di tessuto e praticamente vuoto, con un contenuto di modesto peso complessivo, è più verosimile che produca un rumore alquanto flebile che difficilmente potrebbe essere udito da un soggetto localizzato sulla pubblica via, peraltro sito in corrispondenza della facciata opposta a quella del terrazzo teatro del rinvenimento.
In ogni caso, sebbene non sia inverosimile che il borsello venne lanciato proprio dall’abitazione dell’imputato verso quella della B., in quanto la descrizione dello stato dei luoghi ne riscontra la logica possibilità, diversamente, non può non rilevarsi che, anzitutto, al momento dell’ingresso degli operanti, l’abitazione era occupata dall’imputato, nella propria camera da letto, ma anche dalla madre: orbene, considerato che il borsello è stato ritrovato in altra proprietà, non vi è alcun elemento per concludere, con certezza che escluda il decorso causale alternativo, che il borsello venne lanciato dalla M. piuttosto che dal R. o viceversa.
Peraltro, data la conformazione dello stato dei luoghi, neanche può escludersi che il borsello sia stato lanciato da un piano ancora superiore ovvero da abitazioni situate allo stesso piano dell’appartamento della B.. Il dubbio sulla riferibilità soggettiva del fatto all’imputato, piuttosto che alla madre o altro occupante ignoto di abitazioni connesse con il suddetto terrazzo, non può obiettivamente essere sciolto sulla base dei precedenti giudiziari del R. che, invero costituiscono un dato statico e foriero di inopinate affermazioni di responsabilità ipotetica a base oggettiva. Peraltro, la presenza di un cotale dispiegamento di forze dell’ordine nello stabile del catturando ben potrebbe aver allarmato qualsiasi altro soggetto tra quelli summenzionati – diverso dall’imputato e che, nel medesimo contesto spazio temporale versasse in re illicita nell’ambito del narcotraffico – secondo un id quod plerumque accidit noto fin dalla celebre narrativa letteraria di manzoniana memoria per cui i segnali d’allarme, quale certamente è il blitz operato dalle forze dell’ordine, determinano la paralisi e la desistenza di tutte le attività delittuose in fieri suscettibili di essere così scoperte e represse.
Soprattutto, poi, il borsello in vincolo non evidenzia alcun elemento individualizzante – la presenza di nomi, effetti personali o la combinazione con altri accessori in uso all’imputato et similia -concretamente idoneo a poter riferirne la disponibilità al R.P.. Eppure, tale controversa paternità era un dato già evidente alla p.g. intervenuta, perlomeno fin dall’immediatezza del fatto, come è dato evincersi dalla considerazione che, negli atti acquisiti in ragione del rito prescelto, i verbalizzanti indicano la dinamica di un lancio del borsello come eventuale e “presumibilmente” effettuata dall’imputato. Tale presunzione, testualmente nota alla p.g. intervenuta, ben poteva essere superata in termini di certezza scientifica, magari e solo a titolo esemplificativo, operando dei rilievi papillari protesi a rintracciare le impronte digitali del R. sul borsello in discorso e purché la p.g. abbia proceduto ad apprendere la presunta res derelicta con le modalità operative necessarie a poter ritualmente repertare il marsupio e non inquinare, quindi, le analisi scientifiche da condurre sullo stesso.
Come è evidente, premessa la scelta dell’imputato di cristallizzare la prova dei fatti a suo carico nei soli elementi investigativi così raccolti, ogni tentativo di supplire a tale carenza conoscitiva -coessenziale a raccordare l’ipotetica dinamica immaginata dalla p.g. con la responsabilità penale dell’imputato, ai fini dell’attribuibilità allo stesso dello stupefacente annidato all’interno di un borsello anonimo e reperito nella proprietà di un soggetto obiettivamente estraneo alla vicenda – è ostruito decisivamente dalla considerazione che l’attivazione degli eccezionali poteri istruttori officiosi che residuano in sede di giudizio abbreviato dovrebbe, allora, ricadere, non su mezzi di prova, bensì di ricerca della stessa che, per il carattere intrinsecamente esplorativo e scarsamente utile, anche in considerazione della distanza temporale con i fatti accertati, risulta strutturalmente interdetto all’odierna cognizione giudiziale.
Conclusivamente, ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p., R.P. deve essere mandato assolto dal reato ascrittogli, risultando perlomeno ragionevole il dubbio che l’impostazione accusatoria si fondi su una prova di commissione del fatto da parte dell’imputato che è risultata insufficiente, poiché ipotetica, ambigua e priva di una caratterizzazione concretamente individualizzante.
Al tenore dell’accertamento consegue la confisca e la distruzione ex art. 87 co.4 D.P.R. n. 309 del 1990 dello stupefacente in sequestro nonché la confisca e la distruzione ex art. 240 co. 2 n.2) c.p. del e del bilancino di precisione in vincolo per questa causa.
Restituzione all’avente diritto del borsello in sequestro probatorio.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e 530 co.2 c.p.p., assolve R.P. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Letto l’art. 240 co.2 n.2) c.p. è ordinata la confisca e la distruzione, ex art. 87 co.4 D.P.R. n. 309 del 1990, dello stupefacente in sequestro nonché la confisca e la distruzione del bilancino di precisione.
Restituzione del borsello in tessuto nero all’avente diritto da eseguirsi al momento del passaggio in giudicato.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 17 febbraio 2022.
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2022.
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