Massima
In tema di sequestro probatorio e relativo approfondimento istruttorio non è necessario mantenere il sequestro di tutta la merce, essendo sufficiente il vincolo reale su un solo campione per tipologia di merce. (Tribunale quinta sezione penale di Catania del 18.06.2019 – conferma il sequestro limitatamente ad un solo esemplare e dispone la restituzione dei restanti 126.722 pezzi).
Massima a cura dell’Avvocato Alessandro Antoci – Penalista in Catania
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Testo dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania
Testo dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania – V Sez., del 18/06/2019
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Penale
Il Tribunale, composto da:
dott. Enrico De Masellis Presidente
dott.ssa Laura Benanti Giudice
dott.ssa Claudia Rossella Ferlito Giudice rel.
vista la richiesta dì riesame proposta, nell’interesse di (…) , nato in (…) avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Catania in data 9.5.2019;
esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza camerale del 18.6.2019;
osserva
Con il decreto impugnato il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania ha convalidato il sequestro probatorio della merce rinvenuta nella sede della ditta del ricorrente.
Il vincolo è stato apposto sui beni meglio indicati nel verbale di sequestro del 9.5.2019 (126.723 squishy) in quanto ritenuti costituire corpo dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., da mantenere in sequestro “dovendo accertarsi, anche in fase di giudizio, le modalità della contraffazione dei reperti in sequestro e la loro confondibilità rispetto ai prodotti originali”.
Avverso tale decreto il difensore del ricorrente ha proposto rituale richiesta di riesame e, comparso in udienza, ha depositato memoria con motivi e documentazione allegata, insistendo per l’annullamento del decreto sotto diversi profili sia di rito (carenza motivazionale del decreto) che di merito (assenza del fumus dei reati contestati).
Deve preliminarmente evidenziarsi che la motivazione del decreto appare adeguata al caso concreto.
È noto, difatti che “In tema di sequestro probatorio, l’onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale cosicché nella fase iniziale delle indagini è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone “per relationem” il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2787 del 03/12/2015).
Nel caso in oggetto la motivazione relativa al nesso di pertinenzialità fra “res” e reato appare soddisfatta dalla mera indicazione delle norme di legge che si assumo violate e dal richiamo al verbale di sequestro (nel quale si dà conto della, presumibile contraffazione della merce perchè visivamente richiamante quelli prodotti da note case produttrici), trattandosi, fra l’altro, di una ipotesi in cui la relazione è di immediata evidenza e che, quindi, non richiede particolari specificazioni.
Anche in ordine alla rilevanza probatoria dei beni assoggettati a sequestro (per la quale cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 : “Il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti” ), la motivazione appare congrua, quantomeno in ordine al reato di contraffazione, a rappresentare quali siano le esigenze da soddisfare mediante l’apposizione del vincolo.
Anche in punto di fumus, premesso che la documentazione difensiva relativa alla conformità dei prodotti attiene al diverso profilo della sicurezza degli stessi e comunque non è univocamente riferibile alla merce in sequestro, dalle effigi raffiguranti i prodotti commercializzati dal ricorrente emerge evidente la fortissima somiglianza con quelli dei quali si ipotizza l’imitazione.
Si concorda, pertanto, con il P.M. nel ritenere necessario un approfondimento istruttorio, che può tuttavia essere eseguito mantenendo in sequestro, a fini comparativi, un unico esemplare per ogni tipologia di merce, non sussistendo alcuna ragione di natura probatoria per mantenere il vincolo reale su 126.723 pezzi, che non verranno di certo analizzati uno per uno.
Per le superiori ragioni il decreto deve quindi essere confermato limitatamente ad un esemplare per tipologia di merce, restituendosi i restanti prodotti al legittimo proprietario.
p.q.m.
conferma il decreto impugnato limitatamente ad un esemplare per tipologia di merce e dispone la trasmissione degli atti al P.M. sede per l’esecuzione del dissequestro e la restituzione all ‘avente diritto di quant’altro in sequestro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
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Chi è l’Avvocato Alessandro Antoci
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tel. 339.713.5885 |
Alessandro Antoci è nato a Catania il 4/10/1970, con ivi studio professionale in via Alberto Mario n. 32/34, è un Avvocato Penalista del Foro di Catania iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Nel corso della sua carriera ha affrontato, tra l’altro, con successo, cause in ambito societario, responsabilità professionale e colpa medica. Particolare competenza in ambito di sequestri (misure reali) reati finanziari e ambito penal-tributario. |

















































































