Non riesce a pagare il mantenimento per la figlia minore. Assolto dal Tribunale di Pescara del reato previsto dall’articolo 570 del codice penale

Massima:

Non integra il delitto previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. l’omesso versamento di somme stabilite dal giudice in favore della figlia, quando l’imputato abbia fornito prova che la sua condotta non può essere attribuita ad una cosciente e volontaria omissione.  (In motivazione il Tribunale ha chiarito che alla minore non sono mai mancati i mezzi di sussistenza grazie all’altro coniuge, e l’imputato ha comunque contribuito al suo sostentamento quando ha avuto la disponibilità economica – Tribunale Pescara, Sent., 30-05-2019 – ).

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista del Foro di Catania

Testo della Sentenza

Tribunale di Pescara
Sentenza del 30-05-2019
Fonte testo della Sentenza: Banca Dati UTET/PLURIS consultata in data 03/10/2019

Tribunale Pescara, Sent., 30-05-2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

(art. 544 e segg c.p.p.)

IL GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA – in composizione monocratica dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 1 marzo 2019 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

R.F. nato a B. il (…), ivi residente, via C. n. 69; domicilio eletto ex art. 161 c.p.p.

PRESENTE

IMPUTATO: vedi foglio allegato

IMPUTATO

Del reato previsto e punito dall’art. 570 co.2 n. 2 del codice penale per avere fatto mancare alla figlia minore C.P., avuta dalla relazione con A.M., i mezzi di sussistenza omettendo di corrispondere alla suddetta A.M. le rate mensili indicate nel provvedimento assunto dal Tribunale di Pescara in data 28/4/2014(rate pari ad Euro 350.00 al mese oltre 50% delle spese straordinarie).

In Pescara sino al mese di gennaio 2015.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Terminate le indagini preliminari nei suoi confronti, R.F. veniva citato a giudizio con decreto del P.M. in sede per rispondere del reato ascritto in rubrica.

La p.o. M.A., si costituiva parte civile.

All’odierna udienza, assente la parte civile, veniva esaurita l’istruttoria dibattimentale, quindi, si svolgeva la discussione finale nel corso della quale il P.M. e il difensore dell’imputato formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni (sinteticamente riportate nel verbale e da intendersi qui integralmente ritrascritte); dichiarato chiuso il dibattimento, il giudice si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

All’esito della compita istruttoria, ritiene il giudicante che gli elementi emersi non siano idonei alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato, che va pertanto assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Prima di passare all’esame delle risultanze processuali, va osservato che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di omesso apprestamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore (art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen.) è configurabile anche in mancanza di un provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l’obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 17843 del 08/02/2008).

I mezzi di sussistenza sono gli strumenti destinati a far fronte alle esigenze minime di vita (per esempio: cibo, alloggio, riscaldamento) di coloro che ne hanno diritto, strumenti che non vanno confusi, almeno concettualmente, con il mantenimento e con il relativo assegno, disposto nel giudizio civile in applicazione degli artt. 155 e 156 cod. civ. (su cui si vedano le voci assegno di mantenimento dei figli e assegno di mantenimento al coniuge).

Ne deriva il principio di diritto secondo cui in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), in caso di separazione dei coniugi, distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile. Invero, la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell’obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto, nell’ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge (o convivente di fatto genitore del minore) obbligato dell’assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all’art. 570 cpv. n. 2 c.p., deve accertare se per effetto di tale condotta siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza. L’ipotesi di reato si realizza infatti solo se sussistono da una parte lo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e dall’altra la concreta capacità economica dell’obbligato a fornirglieli. L’accertamento del secondo presupposto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del primo poiché solo la prova certa di tale capacità – o del fatto che essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole – può giustificare un’affermazione di responsabilità penale (vds. Cass. n. 5523 del 21 marzo 1996).

Del resto, il principio è pacifico tanto da essere stato di recente ribadito dalla Suprema Corte che ha sostenuto che l’unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorché l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell’assegno. Pertanto, non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p. il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza (cass. n. 36190 del 5 ottobre 2010).

Anche nella giurisprudenza di merito è pacifica l’affermazione del detto principio: al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all’art. 570 cpv. n. 2 c.p., si deve accertare se per effetto di tale condotta siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza. L’ipotesi di reato si realizza infatti solo se sussistono da una parte lo stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e dall’altra la concreta capacità economica dell’obbligato a fornirglieli. L’accertamento del secondo presupposto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del primo poiché solo la prova certa di tale capacità – o del fatto che essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole – può giustificare un’affermazione di responsabilità penale (vds. Trib. Monza n. 771 del 4 maggio 2010).

L’accertamento rilevante per integrare la fattispecie incriminatrice richiede quindi la verifica che la condizione economica dell’interessato consentisse l’adempimento, condizione necessaria al fine di ricondurre il mancato adempimento alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale sussistenti, sia pure in forma attenuata, durante il periodo di separazione (Sez.6, Sentenza n. 52393 del 2014).

Quanto alla capacità economica dell’obbligato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato può non sussistere solo quando le difficoltà economiche dell’obbligato si siano tradotte in uno stato di vera e propria assoluta indigenza economica tale da renderlo totalmente incapace a provvedere, con la conseguenza che lo stato di disoccupazione non è di per sè automaticamente idoneo ad escludere il reato, gravando in ogni caso sull’obbligato l’onere probatorio di allegazione di elementi convincenti in tal senso (cfr.Cass.pen.sez.VI 2/02/2000 nr.1283).

Inoltre, l’incapacità economica del soggetto obbligato e l’impossibilità assoluta di adempiere assumono rilevanza laddove non siano state volontariamente determinate da condotta colpevole dello stesso ma derivino da fattori esterni che rendono inevitabile l’inadempimento in forza del principio ad impossibilia nemo tenetur (cfr.Cass.pen.sez.VI 20/11/1997 nr. 10539).

E’, infatti necessario che sia accertata una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione (v. Cass. Pen., Sez. VI, 4 ottobre 2012 – 9 novembre 2012, n. 43527).

Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che “il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare non si realizza con qualsiasi forma di inadempimento, ma deve anche sussistere la volontà dolosa di non adempiere agli obblighi; inoltre si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto deve fornire” (Cass. Sez. VI pen., 02.07.2012, n. 25596).

Da un lato, quindi, non è una condotta integrata da qualsiasi forma di inadempimento e dall’altro, trattandosi di reato doloso, la condotta deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico. In particolare, sul piano oggettivo, si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire. Quindi il reato non scatta automaticamente con l’inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorchè la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne la “gravità” e, quindi, l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare(Cass. pen. n. 25596/2012).

Pertanto, il versamento di una somma inferiore rispetto a quella stabilita in sede civile per il mantenimento non è sufficiente ad integrare il reato de quo. Diversamente, laddove non venisse corrisposta alcuna somma ovvero venissero corrisposte somme irrisorie, si configura la violazione degli obblighi di assistenza familiare sanzionati dall’art. 570 c.p. giacchè l’obbligato non sovviene alle più elementari esigenze di vita degli aventi diritto (Cass.pen.sez.VI 20/09/1989 nr.12670).

Alla luce di tali premesse di diritto e valutato il materiale probatorio raccolto, ritiene il Giudicante che deve escludersi la sussistenza del reato nella sua materialità.

Dalla relazione tra l’odierno prevenuto e la p.o., M.A., nasceva la piccola C.P.; con Provv. del 28 aprile 2014 il Tribunale di Pescara poneva a carico del R. l’obbligo di corrispondere alla ex convivente, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 350,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie (cfr. provvedimento in atti).

Secondo la testimonianza resa dalla p.o., l’imputato ha effettuato regolarmente i versamenti fino all’ottobre 2014, allorquando, con missiva del 5 novembre 2014 le chiedeva di accordargli la sospensione momentanea del mantenimento; in particolare, il R. le comunicava l’impossibilità di provvedere al versamento dell’intera somma per problemi economici dovuti alle spese legali sostenute nell’ambito del procedimento penale in cui era imputato per il reato di maltrattamenti ai danni della stessa M.; ha quindi raccontato la teste di essersi dovuta rivolgere a parenti ed amici per affrontare la situazione di difficoltà in cui si era venuta a trovare; ha inoltre precisato che nei mesi di novembre e gennaio il prevenuto ha versato la somma di Euro 200 a titolo di acconto per le mensilità precedenti, mentre, con riferimento alle spese straordinarie, aveva provveduto solo in seguito; inoltre, ha aggiunto, nel mesi di gennaio 2015 aveva ripreso a versare regolarmente; ha raccontato che dal gennaio 2014 il R. viveva a casa della madre in B. in quanto era stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento e che, inoltre, nel periodo in contestazione, essendo pendente il procedimento penale a suo carico, gli era stata sospesa l’erogazione dello stipendio; ha quindi spiegato che, alla comunicazione inviatagli da R., non aveva dato risposta e che non era in grado di ricordare altre circostanze, ammettendo di essere “confusa” e di non ricordare le date; ha infine aggiunto di avere avuto un’altra figlia da una precedente relazione con un altro uomo, dal quale riceveva un piccolo mantenimento e di essere stata aiutata dai genitori; ha in definitiva lamentato l’omesso versamento delle mensilità di dicembre 2014 e dicembre 2015, precisando tuttavia che alla bambina non era mancato nulla.

L’imputato, nel corso dell’esame, si è giustificato dicendo che a causa delle difficoltà economiche dovute alla riduzione dello stipendio in ragione della sospensione per le motivazioni sopra esposte, nei due mesi in questione non aveva potuto versare i 350 Euro; ha quindi riferito di aver comunque versato per diversi mesi il canone di locazione della abitazione in cui la M. aveva continuato a vivere (cfr. documentazione in atti) e di aver ripreso a contribuire regolarmente al mantenimento della figlia una volta reintegrato sul posto di lavoro; ha infine spiegato di aver versato in seguito quanto dovuto e di aver raggiunto un accordo con la M., con la quale era tornato a convivere da giugno 2018.

E’ in atti la documentazione relativa ai provvedimenti restrittivi resi nell’ambito del processo penale a carico del R., la comunicazione del Ministero delle Finanze riferita allo stipendio di gennaio 2014 “non dovuto”, oltre alle fatture per i canoni di locazione a cui ha fatto riferimento l’imputato È in atti il verbale di remissione di querela ed accettazione.

Orbene, deve invero notarsi come, seppure risulti provato che l’odierno giudicabile, nei mesi di dicembre e gennaio 2015 non contribuì al mantenimento della figlia minore, tuttavia tale condotta non può essere attribuita all’imputato nell’ottica di una cosciente e volontaria omissione.

Va quindi pronunciata sentenza di assoluzione, atteso che, da quanto sopra esposto – in difetto di elementi di segno contrario – deriva che non solo non è possibile escludere che l’omesso versamento della somma stabilita per il mantenimento della figlia minore sia stato determinato da un’incapacità incolpevole dell’imputato, ma che – in assoluto – non sono mancati i mezzi di sussistenza all’avente diritto, sia perchè la M., è riuscita a soddisfare le esigenze primarie della figlia, sia perchè il prevenuto ha contribuito al suo sostentamento morale ed economico – nel senso penalistico innanzi illustrato – quando ha avuto la disponibilità economica.

Il carico dell’ufficio ha imposto l’indicazione in dispositivo di un termine superiore a quello ordinario.

P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p. assolve R.F. dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste.

Motivi entro 90 giorni.

Così deciso in Pescara, il 1 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2019.

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