Ammissione al Gratuito Patrocinio: E’ falsa attestazione anche se dichiarazioni ininfluenti ai fini del beneficio

Massima:

In tema di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, si configura il reato di falsa attestazione anche quando le alterazioni od omissioni di fatti veri sono ininfluenti ai fini della ammissione al beneficio, in quanto il delitto p. e p. dagli artt. 79 e 95 D.P.R. n. 115 del 2002, è un reato di pericolo e pertanto sussiste potenzialmente un inganno posto in essere dal prevenuto, penalmente rilevante.

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista del Foro di Catania

Testo della Sentenza

Tribunale di Campobasso
Sentenza 25-07-2019
Fonte testo della Sentenza: Banca Dati UTET/PLURIS consultata in data 15/09/2019

Tribunale Campobasso, Sent., 25-07-2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ART. 544 c.p.p.

IL TRIBUNALE

in persona del GIUDICE Dr.ssa Roberta D’ONOFRIO alla pubblica udienza del 19 luglio 2019 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M.M.E., nata a C. l'(…) ed ivi residente Via Q. n. 9 – domicilio dichiarato

LIBERO – ASSENTE

IMPUTATO

del rato p. e p. dagli artt. 79 e 95 D.P.R. n. 115 del 2002, perchè dichiarava falsamente, nell’istanza depositata in data 17.11.2016 presso il Tribunale di Campobasso con la quale chiedeva l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che il reddito imponibile proprio e del proprio nucleo familiare convivente per l’anno solare 2015 era pari a complessivi Euro 10.380,00, circostanza contraria al vero in quanto il convivente P.T. percepiva redditi per l’anno 2015 pari a Euro 10.988,36, risultando così il reddito complessivo pari a Euro 21.368,36 e dunque superiore al limite reddituale di Euro 15.660,05 così come previsto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Con l’aggravante di aver conseguito l’ottenimento dell’ammissione al patrocinio.

In Campobasso il 17.11.2016.

Con l’intervento del P.M.O. Dr. Nicola CHICA e del difensore di fiducia per l’imputato l’avv. Letizia DI LENA del foro di CAMPOBASSO, in sost. dell’avv. Aurelia Grazia DI IORIO del Foro di CAMPOBASSO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A seguito di opposizione a decreto penale di condanna M.M.E. è stata citata a giudizio immediato per rispondere del rubricato reato di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002.

All’esito del dibattimento, svoltosi in assenza (dichiarata all’udienza del 12 Aprile 2019, stante la regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio e la nomina a difensore di fiducia nel processo) dell’imputata libera, raccolte le prove orali e documentali in atti, all’udienza del 19 Luglio del 2019, dopo essere state raccolte le prove orali e documentali indicate dalle parti, il P.M. ed il difensore concludevano come da verbale.

La prova acquisita in giudizio dimostra la colpevolezza dell’imputata in ordine al delitto ascrittole : il prospetto scritto dei redditi percepiti dall’imputata e dai familiari conviventi nello stesso nucleo familiare, proveniente dall’ Agenzia delle Entrate in Campobasso, e relativa al periodo di imposta 2015 (in quanto la presentazione dell’istanza è del 17 Novembre 2016) permette di ricostruire, univocamente, i fatti di causa nel modo che si va ad esporre.

In data 17 Novembre del 2016 la signora M.E.M. instava al Tribunale di Campobasso per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento penale pendente iscritto al N. 2634/15 RGNR dichiarando, quale autocertificazione ex art. 46 comma I D.P.R. n. 445 del 2000, che:

– Il proprio nucleo familiare, oltre alla scrivente, era composto dai signori P.T., G.C., A.C., M.T. ;

– nella istanza- dichiarazione sostitutiva di certificazione l’imputata ha dichiarato che il reddito imponibile proprio e del nucleo familiare per il periodo di imposta 2015 era stato ammontante ad Euro 10.380,00 “e così inferire ad Euro 11.528,41 “.

Con provvedimento del 1 Dicembre del 2016 il Giudice presso il Tribunale di Campobasso ammetteva l’istante al beneficio.

A seguito degli accertamenti in verifiche effettuati dalla Agenzia delle Entrate, però, risulta (cfr. il prospetto proveniente dall’Agenzia per le Entrate in atti nonché lo schema riassuntivo dei redditi del nucleo familiare della M. per il periodo di imposta 2015 ) che la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma della prevenuta, la quale, poi, aveva ottenuto il beneficio richiesto, era non veritiera con riferimento al periodo di imposta 2015.

Infatti (cfr. la deposizione del teste L. all’udienza del 19 Luglio 2019 ed il prospetto scritto dei redditi in atti):

– il familiare convivente, P.T., contrariamente a quanto dichiarato (che era pari a zero), aveva conseguito redditi per Euro 10.988,00 nel periodo di imposta 2015 ;

– al 17 Novembre 2017 era già scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 che, pertanto, era il periodo di imposta di riferimento.

Pertanto, era stata richiesta la revoca dell’ammissione al beneficio all’Autorità Giudiziaria competente (cfr. la nota a firma del direttore Agenzia Entrate) ed il Giudice, in data 9 Giugno del 2018 aveva revocato l’ammissione di M.E.M. al patrocinio a spese dello Stato.

Ebbene, la omessa indicazione di qualsivoglia reddito proprio e familiare da parte dell’ istante ed, anzi, la dichiarazione mendace resa dall’imputata in sede di dichiarazione sostitutiva di notorietà che, nell’ambito del nucleo familiare, il familiare indicato dalla stessa come convivente, P.T., non aveva percepito alcun reddito, rispetto ai dati di fatto acclarati a seguito degli accertamenti della Agenzia delle Entrate risulta integrare la fattispecie criminosa in contestazione.

E’ noto infatti che la falsa attestazione ( come nel caso di specie, omissiva rispetto alla indicazione della titolarità di componenti positive di reddito in capo al suddetto familiare convivente per il periodo di imposta precedente- 2015- a quello in cui fu presentata l’autocertificazione- fine 2016), in quanto atta ad ingenerare un inganno “potenziale” è un reato di pericolo e pertanto sussiste “anche quando le alterazioni od omissioni di fatti veri sono ininfluenti ai fini della ammissione al beneficio” (cfr. in tal senso la Cassazione a Sezioni Unite 6591/2009).

La medesima Cassazione a Sezioni Unite ha precisato, peraltro, come anche le omissioni parziali siano suscettibili di integrare la fattispecie penale in argomento.

Ebbene, l’art. 79 comma I lettera C, nell’individuare il reddito complessivo valutabile ai fini dell’ammissione al beneficio, fa richiamo alle modalità indicate dall’art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002 il quale, a sua volta, indica che ” il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante” e che “ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

Pertanto, la circostanza che l’imputata abbia omesso di dichiarare che uno dei familiari indicato dalla stessa come convivente ed appartenente al nucleo familiare, per il periodo di imposta precedente, avessero conseguito redditi sicuramente integra il reato in contestazione.

Né a confutare la prospettazione accusatoria risultano utili le argomentazioni difensive.

Infatti, “ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

Non vi è, poi, alcuna ragione di dubbio, sulle ulteriori voci di reddito, radicalmente pretermesse dall’imputata nell’istanza, afferente ad un familiare che la M.M.E. stessa ha indicato essere suo familiare convivente.

La qualificazione giuridica del fatto è corretta. La condotta tenuta dall’imputata risulta indubbiamente di falsità ex art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 quale è, al di fuori di ogni dubbio, la dichiarazione mendace ex art. 46 lettera o) e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa dall’istante per ottenere la ammissione al gratuito patrocinio (cfr. la dichiarazione sostitutiva di certificazione).

Infatti, il reato di falso odiernamente contestato sussisterebbe anche se il mendacio riguardasse un reddito inferiore alla soglia di ammissibilità al beneficio: il falso di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 è reato di pericolo in ordine all’interesse dell’ordinamento alla genuinità e veridicità del documento con valenza probatoria, indipendentemente da qualsivoglia danno patrimoniale che sia, o meno, stato arrecato all’ordinamento (cfr. in tal senso la Cass. Sez. Unite 16.2.2009 n.6591 ex professo con riferimento alla ipotesi di reato di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002).

Fatto sta, peraltro, che nella fattispecie concreta esaminata i redditi pretermessi dall’imputata sono di cospicuo ammontare.

Né ricorrono, pertanto, dubbi sul dolo dell’imputata.

La difesa ha sostenuto, genericamente, in sede di discussione, la buona fede dell’imputato nella redazione della falsa dichiarazione.

Siffatta prospettazione non può essere affatto condivisa in quanto l’imputata, in sede di autocertificazione ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, ha indicato espressamente il solo reddito proprio, riconoscendo che P.T. fosse familiare convivente e pretermettendo del tutto i redditi percepiti dal suddetto.

Ebbene, risulta del tutto inverosimile che l’imputata sia stato a conoscenza dei soli redditi percepiti da sè e ne avesse ignorato gli altri.

Il che, peraltro, non emerge da alcun dato istruttorio.

Non vi sono dubbi, dunque, sul fatto che l’imputata sia stata ben a conoscenza, al momento della redazione e presentazione dell’istanza per l’ammissione al beneficio, di stare omettendo una fonte di reddito familiare rilevante.

Sussiste anche l’aggravante contestata in quanto a seguito della presentazione della falsa autocertificazione l’imputato ha conseguito l’ammissione al beneficio.

Valutato il turbamento che il reato ha cagionato all’ordinamento e tenuto conto della resipiscenza dimostrata dall’imputata soltanto a seguito del timore ingeneratole dall’intervento dell’autorità, appare equo determinare la pena finale, valutati tutti i parametri ex art. 133 c.p., in quella di anni uno di reclusione ed Euro 309,87 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche (che possono trovare riconoscimento ed essere ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante dell’ottenimento dell’ammissione al beneficio, sussistendo un rigore sanzionatorio da adeguare al fatto, tutto sommato di modesto spessore criminale).

Consegue a tanto il pagamento delle spese processuali.

Stante l’assenza di precedenti penali ostativi ex art. 164 c.p. a carico dell’imputata, può esserle concesso il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena odiernamente inflitta.

Ai sensi dell’art. 537 c.p.p., va dichiarata nel dispositivo la falsità della dichiarazione mendace di cui in accusa.

P.Q.M.
Il Tribunale, letti gli artt. 533 c.p.p.,

dichiara M.M.E. colpevole del delitto ascrittole e, riconosciute in suo favore le circostanze le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, la condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 398,87 di multa , oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Letto l’art. 537 c.p.p.,

dichiara la falsità dell’autocertificazione di cui in accusa.

Così deciso in Campobasso, il 19 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019.

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