Massima
In tema di concorso di persone nel reato, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 45276 del 30/10/2003 – dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101), ha ribadito che il giudice di merito ha sempre l’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare in quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività degli altri concorrenti. (Annulla con rinvio, Cass. I, Sent. n. 9413/2019)
Massima e sintesi a cura di Davide Tutino – Avvocato Penalista, Catania
Per scaricare la Sentenza n. 9413/2019 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, fai click qui
La vicenda
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in data 23 luglio 2018, aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 110, 424, secondo comma, cod. pen., e 7 d.1. n. 152 del 1991, perché, in concorso con altri due soggetti, di cui uno non identificato, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appiccava il fuoco, cagionando un incendio, ad un automezzo di una società parcheggiato all’interno del deposito dell’azienda stessa ; con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare un’associazione mafiosa di Catania.
Con atto d’impugnazione, reso ex 309 CPP, l’Avvocato Giorgio Antoci del Foro di Catania nell’interesse del suo assistito, rilevava la carenza di indizi individualizzanti atti a determinare, seppure in via probabilistica, ex art. 273 CPP, la compartecipazione eventuale dell’indagato, quale concorrente morale con il ruolo di mandante, nel delitto di evento ascritto.
Secondo l’Avvocato Antoci, dal materiale probatorio posto a sostrato dell’ordinanza custodiale ex art. 291 CPP emergeva, come le intercettazioni ambientali indicate non presentavano alcun elemento atto a determinare il giudizio probabilistico di condanna nei confronti dell’indagato.
In particolare, l’Avvocato Antoci nell’atto di gravame, rilevava come dall’intercettazione registrata non emergeva alcun elemento dimostrativo della compartecipazione del suo assistito all’accadimento, atteso che nessuna connessione veniva con costui posta.
Il Tribunale di Catania, investito della richiesta di riesame ha confermava l’ordinanza del GIP.
L’Avvocato Antoci, proponeva ricorso per Cassazione, sottolineando che la decisione assunta dal Tribunale del Riesame doveva essere censurata sotto il profilo della illogicità motivazionale.
Il legale sottolineava che il Tribunale sulle questioni poste in sede di
riesame, aveva limitato la sua risposta alla riproposizione dell’ordinanza custodiale senza fornire adeguata giustificazione dell’asserita dimostrazione della volontaria compartecipazione dell’imputato al reato oggetto di contestazione, così eludendo la questione posta, legittimamente, dalla difesa.
Per il difensore, il presupposto logico con cui il Tribunale avrebbe dovuto confrontarsi era la determinazione di un indizio tale da dimostrare una concreta espressione di volontà atta ad integrare la concorsualità materiale, quale mandante, dell’indagato, alla perpetrazione del delitto.
L’Avvocato Antoci, riferendosi ai dettami delle SS.UU, della Corte di Cassazio, argomentava che in tema di misure cautelari personali, la valutazione di gravità indiziaria, anche nelle ipotesi di compartecipazione nel reato, che pure può estrinsecarsi nelle forme più varie e differenziate, presuppone necessariamente l’addebito, in concreto, di una specifica e determinata condotta riferita alla singola persona indagata, nonché il concorso di gravi elementi che lo suffraghino.
In ultimo il legale si è soffermava sul criterio che deve presiedere alla valutazione della gravità indiziaria in relazione alla compartecipazione nel reato ex art. 273 CPP: ferma, infatti, la possibilità che il contributo del compartecipe, morale o materiale, si estrinsechi nelle forme più varie e differenziate, sono tuttavia necessari, per la difesa, l’addebito, in concreto, di una specifica e determinata condotta di compartecipazione che sia, seppur sommariamente, descritta e il concorso di indizi gravi, che suffraghino il succitato addebito poiché la “atipicità della condotta criminosa concorsuale” non legittima, infatti, la “indifferenza” indiziaria “circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà”.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo integralmente l’unico motivo di ricorso dell’Avvocato Giorgio Antoci, ha annullato (con rinvio) l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania.
Sentenza
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