Massima
In tema di contraffazione, il Tribunale di Catania (Sez. 3 penale, Sent. N. 4952/18) ha chiarito che in mancanza di prova tecnica di un esperto in materia merceologica, e in assenza di ulteriori riscontri fattuali, il Decidente non può fondare un giudizio di responsabilità dell’imputato sulla base di mere presunzioni legali fondate sulle sole modalità di vendita ambulante della merce detenuta ed esposta in vendita sulla pubblica via.
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania
Testo della Sentenza
Sentenza n. 4952/18 del 2 novembre 2018, Tribunale di Catania, Sez. 3 monocratica
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Penale di Catania – sez. III monocratica
in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Angela Calcara, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro:
S.M., nata a D. (…) l’(…) elettivamente domiciliata in Catania, via …….., presso il difensore di fiducia (…)
Libera – assente.
IMPUTATO
a) Del reato p. e p. dall’art. 648 c.p. perché al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva numerosi prodotti del tipo borse, portafogli, cinture ed occhiali aventi provenienza delittuosa, in quanto recanti marchi contraffatti.
b) Del delitto di cui all’art. 474 c.p. perché, al fine di trarne profitto, introduceva nel territorio dello Stato prodotti industriali, indicati al capo a recanti marchi contraffatti, in quanto apposti in assenza di autorizzazione all’uso da parte del titolare.
Accertato in (…).
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione emesso ex artt. 550 e 522 c.p.p., depositato in data 04.12.2017, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania rinviava a giudizio S.M., nato a D. (Senegal) il 01.03.1960, per rispondere del reato di cui all’art. 648 c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva numerosi prodotti del tipo borse, portafogli, cinture e occhiali aventi provenienza delittuosa, in quanto recanti marchi contraffatti (capo a); del reato di cui all’art. 474 c.p. c.p., perché al fine di trarne profitto, introduceva nel territorio dello Stato prodotti industriali, indicati al capo a) recanti marchi contraffatti, in quanto apposti in assenza di autorizzazione all’uso da parte del titolare. Per fatto accertato in Catania, il 18.12.2015. Si procedeva secondo rito ordinario. Accertata la regolare costituzione delle parti, rilevata l’integrità del contraddittorio nell’assenza dell’imputata citata all’udienza del 31.05.2018 il Tribunale monocratico adito dichiarava aperto il dibattito e, ammesse le richieste di prova, testimoniali e documentali, avanzate dalle parti, stante l’assenza dei testi rinviava l’attività istruttoria ad altra data. All’udienza del 19.10.2018, presente il teste Ag. Della Polizia Municipale di Catania N.L., in servizio presso il Reparto commerciale, il Giudicante disponeva in giudizio l’assunzione della prova dichiarativa ammessa e, all’udienza di rinvio del 02.11.2018, dichiarato chiuso il dibattimento, invitava le parti alla discussione finale.
Apprese le relative conclusioni come da allegato verbale, il Tribunale portava in decisione i fatti oggetto del presente giudizio, che si riassumono nei termini che seguono.
In data 18.12.2015, intorno alle ore 10.40 nel corso di un servizio volto alla repressione dei reati in genere, agenti appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Catania notavano un soggetto di sesso femminile che esercitava la pubblica vendita in forma ambulante di merce contraffatta. Nello specifico, mentre transitavano in corso Sicilia, dopo avere attenzionato la condotta di detenzione ed esposizione e messa in vendita del materiale da ella detenuto, consistente in n. 10 borse recanti marchi Adidas, n. 2 portafogli marchio Michael Kors, n. 4 cinture con marchio Gucci, n. 1 portafogli con marchio Michael Kors, n. 1 portafogli con marchio Yves Santi Lourant, n. 1 portafogli con marchio Louis Vuitton, n. 1 borsello con marchio Gucci, n. 2 borse da donna con marchio Michael Kors, n. 2 occhiali con marchio Ray Ban presumibilmente contraffatti, ponevano la merce in sequestro penale probatorio – poi convalidato – ex art. 354 comma 2 c.p.p. In sede di attività di osservazione e di controllo della venditrice, identificata nell’odierna imputata S.M., intenta alla vendita sulla pubblica via, veniva richiesta la documentazione attestane la lecita provenienza della merce detenuta ed esposta in vendita. Non esibendo nulla al riguardo, ritenendo i prodotti industriali di illecita provenienza perché contraffatti, procedevano al sequestro. Informata la Procura Distrettuale della Repubblica, l’imputata veniva deferita all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 474 c.p. (capo a) e 648 c.p. (capo b) per i quali è processo. Iscritto il presente procedimento penale a suo carico, instaurato il giudizio in sede di richieste di prova documentali il Tribunale acquisiva dal P.M. la comunicazione di notizia di reato e il verbale di sequestro probatorio redatto dal personale verbalizzante della Polizia Municipale di Catania. All’udienza del 19.10.2018 veniva assunta la prova dichiarativa del teste Ass. capo N. L. la quale, in giudizio, a domanda delle parti riferiva sull’esito della sua attività di indagine svolta in sede di controllo. Specificando di avere proceduto al sequestro del materiale dettagliatamente indicato nel verbale perché ritenuto contraffatto, unitamente al collega Isp. T. che quel giorno, in data 18.12.2015, prestava servizio con lei per la repressione dei reati in generale, consegnava in ufficio la merce vincolata, così permettendo al altro personale in servizio di nominare eventualmente un tecnico merceologico che ne curasse l’esame peritale. Questi i fatti.
Sulla base della documentazione offerta in produzione dalla Pubblica Accusa, valutate le dichiarazioni rese dall’unico escusso in dibattimento, stima il Decidente di dovere mandare assolta l’imputata dai reati alla stessa ascritti nella rubrica dell’imputazione ai capi a) e b), per insufficienza di prove. La presunzione della contraffazione e, quindi, della illecita provenienza della merce detenuta ai fini della vendita dall’imputata non ha trovato conforto nell’esame tecnico peritale – mai eseguito – di un esperto in materia merceologica che ne spiegasse, o meglio attestasse – le caratteristiche dei prodotti industriali originali delle case produttrici i cui logli e marchi sono protetti da apposita registrazione presso la Camera di Commercio. In mancanza di prova tecnica necessaria, richiesta anche a supporto delle scarne dichiarazioni rese dalla teste escussa in giudizio non potendo il Decidente fondare un giudizio di responsabilità dell’imputata sulla base di mere presunzioni legali fondate sulle sole modalità di vendita ambulante della merce detenuta ed esposta in vendita sulla pubblica via e non potendo neppure fondare l’avvenuta consumazione dei reati sulla base di presunzioni in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita della merce detenuta anche nell’ipotesi del dolo eventuale, mancando la prova dei presupposti della contraffazione dei marchi della merce posta in sequestro, quali l’uso o meno di un marchio identico o simile al marchio registrato riportato sul singolo prodotto industriale sequestrato che possa creare confusione con i prodotto o servizi contrassegnati dai singoli marchi registrati, o la prova del vantaggio economico derivante all’imputata dalla rinomanza del marchio riprodotto sulla merce detenuta illecitamente al fine di recare pregiudizio alla rinomanza del marchio stesso apposto sulla merce senza il consenso del titolare dello stesso, nonché dell’ulteriore prova della potenzialità e idoneità ingannevole dell’utilizzo di marchi identici o simili al marchio registrato – considerato che soltanto nel caso di identità tra marchi (marchio utilizzato e marchio registrato) e di identità di prodotti (o servizi) la contraffazione è presunta per legge in via assoluta e che negli altri casi (somiglianza dei marchi per prodotti identici, identità dei marchi per prodotti affini, somiglianza dei marchi per prodotti affini; identità/somiglianza del marchio utilizzato in via di fatto per contraddistinguere prodotti non affini al marchio che gode di rinomanza) la contraffazione va valutata in concreto, soccorrendo criteri e indici enucleati dall’esperienza – in mancanza, nel caso in esame specifico, la perizia tecnica quale prova regina della contraffazione, e dovendo il giudice penale fondare il suo giudizio NON sulla “presunta per legge in via assoluta” – ma “da provare” – potenzialità e idoneità ingannevole dell’utilizzo dei marchi, identici o simili al marchio registrato, non ritenendo di fatto questo decidente adeguatamente, o sufficientemente, offerte dalla Pubblica Accusa prove chiare al riguardo, stima di dovere mandare assolta l’imputata dai reati a lei ascritti perché è insufficiente la prova quantomeno che l’imputata li abbia commessi.
P. Q. M.
Visto l’art. 530 comma 2 c.p.p.
Assolve l’imputata S.M. dai reati a lui ascritti nell’imputazione perché è insufficiente la prova che l’imputata li abbia commessi.
Visto l’art. 240 c.p.
Dispone la confisca e la distruzione del materiale posto in sequestro da personale del Corpo della Polizia Municipale di Catania in data 18.12.2015.
Così deciso in Catania, lì 02 novembre 2018.

















































































