Falso nell’istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio: Omette di dichiarare il reddito percepito dalla compagna. Cassazione annulla con rinvio

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Massima

In tema di falsa attestazione dell’imputato nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la Suprema Corte di Cassazione (Sezione 4 penale, Sentenza n. 3876/2018) ha stabilito che il Giudicante non si può limitare a constatare l’esistenza oggettiva della falsita’, ma deve compiere un’indagine specifica sul dolo, occorrendo una rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si e’ verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa. (Nel caso di specie l’imputato era stato giudicato responsabile del reato di falso nella dichiarazione rilasciata in seno all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto aveva omesso di indicare il reddito percepito dalla compagna. La Suprema Corte di Cassazione annulla la Sentenza impugnata con rinvio).

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania

Testo della Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 26 gennaio 2018, n. 3876
, Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/10/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EUGENIA SERRAO;
udito il Sostituto Procuratore generale Dott. FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio, concedendo le circostanze attenuanti generiche, la pronuncia emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, che aveva condannato alla pena ritenuta equa (OMISSIS), giudicato responsabile del reato di falso nella dichiarazione rilasciata in uno all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 95). La Corte distrettuale, in particolare, ha ritenuto rilevante ai soli fini del trattamento sanzionatorio e della concessione delle circostanze attenuanti generiche il fatto che le somme non dichiarate costituenti reddito per l’anno 2008 fossero di ammontare complessivo inferiore al limite di legge per l’accesso al beneficio.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, deducendo in primo luogo l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita esclusivamente presso il difensore nonostante l’imputato avesse eletto domicilio presso la sua abitazione; con un secondo motivo deduce che la data della sentenza e la data dell’udienza coincidono, per cui si sarebbe verificata una nullita’ per l’anteriorita’ della decisione rispetto all’udienza. Con un terzo motivo deduce mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione laddove la Corte di Appello ha ritenuto infondate le doglianze dell’appellante sul presupposto che la Guardia di Finanza avesse accertato che l’istante ed i suoi familiari avevano conseguito redditi superiori a quelli dichiarati; avendo dichiarato che il reddito percepito era inferiore ai limiti di cui alla L. n. 134 del 2001, articolo 3, non avrebbe formato una falsa dichiarazione e nella sentenza difetta ogni analisi dell’elemento soggettivo del reato; avendo tralasciato di indicare il reddito percepito dalla compagna, si tratterebbe di mera leggerezza o negligenza collegate ad una dimenticanza in quanto la relazione affettiva si era poi interrotta ed, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio anche computando tale reddito avrebbe dovuto evidenziare il dubbio circa l’elemento soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Secondo quanto si evince dall’esame degli atti, consentito dalla natura della doglianza, il decreto di citazione in appello per l’udienza del 4 ottobre 2016 e’ stato notificato anche all’imputato presso il domicilio eletto nella sua abitazione ed il plico, depositato presso l’ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, risulta ritirato il 18 maggio 2016. Il difensore di fiducia, presente il 4 ottobre 2016, nulla ha infatti eccepito in merito.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato, dunque inammissibile, in quanto la coincidenza tra la data dell’udienza e la data in cui la sentenza e’ stata pronunciata non produce alcuna nullita’.
3. Il terzo motivo e’ fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Giova rammentare che il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 95 si consuma con la presentazione o la omissione delle dichiarazioni o delle comunicazioni per l’attestazione di reddito necessarie per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio.
3.2. Va escluso che, nell’ipotesi in cui venga indicato un reddito non corrispondente a quello da determinare a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, l’inidoneita’ dei redditi non dichiarati a comportare il superamento della soglia prevista dalla norma trasformi la condotta in un “falso innocuo”. Con tale locuzione la giurisprudenza di legittimita’ allude a quella infedele attestazione (nel falso ideologico) o compiuta alterazione (nel falso materiale) che risultano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale (con la conseguenza, si aggiunge, che l’innocuita’ deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneita’ dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica) (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 26181201; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 25894601). E nel caso di una falsa indicazione del reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato la innocuita’ della stessa non puo’ essere valutata in relazione all’entita’ del reddito non dichiarato: con pronuncia di questa Suprema Corte a Sezioni Unite, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e’ stato, infatti, identificato nell’attivita’ del giudice preposto alla verifica del diritto al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, in motivazione).
3.3. Ma, prendendo le mosse dalla citata decisione con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che integrano il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 24215201), e’ bene precisare che l’inidoneita’ del dato alterato a fare da discrimine tra ammissione ed esclusione del beneficio, pur essendo irrilevante sul piano dell’oggettiva sussistenza della falsita’, puo’ invece assumere rilievo con riguardo al versante soggettivo dell’illecito.
3.4. In linea di principio, per la sussistenza del reato di cui si tratta e’ sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volonta’ della falsita’, senza che assuma rilievo la finalita’ di conseguire un beneficio che non compete; ma anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiche’ il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi, Rv. 26432801; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 24826401). Da tale premessa non deriva che, nel caso in cui si erri in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell’applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato (come quando non dovendosi tener conto del reddito percepito ai fini della tassazione lo si reputa non rilevante ai fini delle condizioni per l’ammissione al beneficio), si versi in ipotesi di errore scusabile; e’, infatti, errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per “legge diversa dalla legge penale” ai sensi dell’articolo 47 c.p. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 26301301, proprio in tema di falso nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Tuttavia, come gia’ affermato in precedenti pronunce di questa Sezione (Sez.4, n.28555 del 14/04/2016, Rizzo, n.m.; Sez.4, n.20135 del 21/04/2016, Fiore, n.m.) non puo’ ritenersi l’assoluta irrilevanza della inidoneita’ della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perche’ essa puo’ rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo. La necessita’ del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l’emersione di un dolo eventuale. Dolo eventuale che tuttavia non puo’ essere evocato alla stregua di una formula “di chiusura”, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Al contrario, esso deve essere compiutamente dimostrato, non ignorando le prescrizioni metodologiche impartite dalle Sezioni Unite, per le quali, per la configurabilita’ del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si e’ verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa. Con gli ovvi adattamenti richiesti dalla specificita’ della vicenda all’esame, deve farsi applicazione delle indicazioni metodologiche provenienti dal S.C., per il quale l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, puo’ fondarsi su una serie di indicatori, tra i quali si pongono anche il fine della condotta e la compatibilita’ con esso delle conseguenze collaterali (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110501).
Nel caso di specie l’indagine in ordine alla sussistenza del dolo generico e’ del tutto mancata, perche’ la Corte di Appello si e’ limitata a constatare l’esistenza oggettiva della falsita’, attribuendo rilievo al mancato superamento della soglia di legge ai fini dell’attenuazione del trattamento sanzionatorio. Con l’atto di appello, per contro, si era dedotta l’insufficienza della prova dell’elemento soggettivo del reato, data in ogni caso la compatibilita’ del reddito con l’ammissione al beneficio. Ed allora, l’indagine sul dolo in ipotesi in cui non e’ di immediata evidenza l’utilita’ che sostiene l’azione/omissione tipica richiede una compiuta analisi delle circostanze di fatto. Analisi del tutto assente nella sentenza impugnata.
4. Deve pertanto essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli.