Tentata Truffa – Assolto dal Tribunale ex art 131-bis per la particolare tenuità del fatto


In tema di truffa tentata, la particolare tenuità prevista dall’articolo 131-bis del Codice Penale deve essere valutata in relazione alla concreta manifestazione del fatto illecito ed in particolare dalla particolare tenuità dell’offesa e dalla non abitualità del comportamento del reo. (Tribunale di Nocera Inferiore assolve prevenuto responsabile di  tentare di indurre in errore il dipendente di una società, celando la propria identità e qualificandosi con il falso cognome al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno).

Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato Penalista in Catania

Testo della Sentenza del Tribunale Nocera Inferiore, Sent., 05-06-2018
(fonte UTET/PLURIS 2018 Wolters Kluwer Italia Srl)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sezione Penale

Il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Penale -in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Simone De Martino.

Alla pubblica udienza del 29 maggio 2018 con l’intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Maria A. De Ligio (V.P.O) e con l’assistenza del Cancelliere Ivana Savastano, ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

M.D.L.E., nato ad A. (N.) il (…), residente a C. (N.) in via T. n. 23; difeso d’ufficio dall’Avv. Francesco Pepe, del foro di Napoli.

LIBERO ASSENTE

IMPUTATO

Vd. Imputazione allegata

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. per il reato di cui agli artt. 56 ,640 c.p. , perché, con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come dipendente della società sedicente ditta “P.E.” s.r.l. al fine di prelevare dal sito di conferimento della “A.C. di S. dell’olio alimentare, inducendo in errore D.V.S. , direttore generale della predetta società – compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà

In Scafati il 30/05/2013 Querela del 30/05/2013

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta del 4.10.2016, M.D.L.E. era tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, per l’udienza del 31.01.2017 per rispondere dei reati meglio descritti in fatto nella sopra riportata imputazione.

In tale data, non avvisato l’imputato, il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio.

All’udienza del 27.11.2017 veniva nominato quale difensore di fiducia e procuratore speciale l’Avv. Fioravante De Rosa, il quale preannunciava di voler definire il processo con rito abbreviato. Stante la diversa composizione dell’organo giudicante, il giudice rinviava in prosieguo per la sola discussione.

All’udienza del 29.05.2018 veniva depositata nomina di sostituto processuale e procura speciale rilasciata in. favore dell’Avv. Francesco Pepe, che avanzava richiesta di rito abbreviato. Il Giudice disponeva procedersi nelle forme del rito prescelto e, all’uopo, acquisiva il fascicolo del Pubblico Ministero, invitando le parti a formulare le rispettive conclusioni compendiate nelle indicazioni riportate in epigrafe.

Al termine della conseguente fase deliberativa si dava lettura del dispositivo della sentenza, indicando in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Motivi della decisione

Si contesta a M.D.L.E. il delitto tentato tentativo di truffa, di cui al combinato disposto degli artt. 56-640 c.p. dal momento che, con artifizi e raggiri, tentava di prelevare, dal sito di conferimento “A.C.” (A.C., di cui D.V.S. risultava essere legale rappresentante) di S., dell’olio alimentare, tentando di indurre in errore il dipendente della predetta società, T.M., celando la propria identità e qualificandosi con il falso cognome “C.”.

Il 30.05.2013, D.V.S., in qualità di Direttore generale della società A.C., con sede legale in via M. e sede amministrativa in via S. A. (S.) di S., si presentava al Comando dei Carabinieri di Scafati per presentare denuncia-querela. Nello specifico D.V.S. denunciava come, alle ore 14.15, si fosse presentato, presso il sito di conferimento di via O., Piazzale ex D. G., un furgone modello Mercedes, targato (…), il cui conducente, sedicente C., si qualificava come dipendente della ditta “P.E. S.r.l.”, pretendendo di ritirare olio alimentare.

Il dipendente della predetta società, richiedeva al soggetto un documento di riconoscimento; questi argomentava di non avere con sé documenti d’identità, né la patente di guida. Pertanto, il T. procedeva al controllo delle targhe autorizzate al ritiro di olio alimentare, constatando come il furgone condotto dall’imputato non figurasse tra quelli compresi nel registro in dotazione all’A.C. e, quindi, tra quelli autorizzati al prelevamento dell’olio; contestualmente procedeva a scattare una foto al furgone con a bordo il sedicente C. ed un altro soggetto. Alle rimostranze da quest’ultimo mosse, il T. provvedeva ad informare telefonicamente i Carabinieri di Scafati, in merito a quanto stesse accadendo. A questo punto il sedicente C. rapidamente si poneva alla guida del furgone, dileguandosi.

In seguito ad accertamenti condotti dal Comando dei Carabinieri di Scafati, effettuati presso la banca dati in dotazione, emergeva come il furgone Mercedes di colore bianco targato (…), fosse in uso ed in locazione alla ditta denominata “F. S.R.L”, con sede a N. in via F. C. n. 11.

In data 30.11.2015 veniva, pertanto, escusso a sommarie informazioni in merito ai fatti il legale rappresentante della predetta “F. S.R.L.”, T.G.; questi riferiva come, in data 30.5.2013, il veicolo fosse stato in uso a M.D.L.E., dipendente della “F. S.R.L.”, con mansioni di procacciatore di clienti.

T.G. dichiarava di non essere a conoscenza dell’episodio avvenuto in data 30.5.2013 ma di aver appreso, dallo stesso M.D.L.E., che in pari data questi si fosse recato, nella provincia di Salerno per motivi lavorativi.

Alla luce di quanto esposto in punto di fatto, occorre precisare che, sebbene, la condotta di M.D.L.E. si sia sostanziata in atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all’imputazione, non può ritenersi sussistente la punibilità alla luce dell’art. 131-bis c.p., il quale “esclude la punibilità qualora per le modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133 comma 1 l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non abituale”. In altri termini si richiede al Giudice del merito di tenere in debita considerazione, ai fini dell’applicazione della suddetta causa di non punibilità, tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in particolare della natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; della gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa; della intensità del dolo o del grado della colpa, come si evince dall’art. 133 co. 1 c.p.

Quanto alla “non abitualità” del comportamento del reo, in assenza di esaustive definizioni codicistiche, il relativo concetto è compendiato nell’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo la quale sono esclusi dall’ambito di operatività della particolare tenuità del fatto, comportamenti “seriali”.

Il riferimento normativo è indirizzato al delinquente abituale, professionale o per tendenza oltre a chi abbia realizzato più reati della stessa indole ovvero a chi siano stati contestate condotte delittuose avvinte dalla medesimezza del disegno criminoso.

L’interpretazione letterale della norma rivela come l’abitualità si concretizzi in presenza di una pluralità di illeciti (reati e non condanne) della stessa indole, diversi da quello per il quale si richiede l’applicazione dell’esimente della tenuità. In definitiva, il beneficio verrebbe meno in presenza del terzo illecito della medesima indole, il quale genererebbe la serialità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 -bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame).

La norma in esame tratteggia un istituto di diritto sostanziale, diretto a perseguire finalità deflative, ritenendo il Legislatore inopportuno, per i reati puniti con pena pecuniaria o detentiva non superiore a cinque anni, irrogare la sanzione ove l’offesa si presenti particolarmente tenue ed il comportamento del reo risulti non abituale.

La sua natura sostanziale ne comporta l’applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in ossequio alla disciplina della retroattività della lex mitior contenuta nell’art. 2 co. 4 c.p., che trova, quale unico limite invalicabile, il giudicato.

Tale disposizione rappresenta diretto precipitato applicativo del principio di sussidiarietà vigente nell’ordinamento penalistico, nel quale, la risposta sanzionatoria rappresenta extrema ratio rispetto alla realizzazione di condotte illecite.

In altri termini, il ricorso alla pena viene a giustificarsi quando risulta, oltre che necessario, conforme allo scopo, e dunque come strumento promettente in vista di un’efficace tutela del bene giuridico.

L’istituto presenta evidenti profili di contiguità con il principio di offensività (o di necessaria lesività) che, figlio della concezione realistica del reato, vuole che il reato debba necessariamente risolversi in un fatto offensivo tipico, cioè un fatto, non solo previsto dalla legge come reato, ma lesivo in concreto di un bene o interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Valutazione, quella della offensività, gravante in primis sul legislatore nel momento della “composizione” della fattispecie astratta (cd. Offensività in astratto), successivamente sul Giudice, durante il processo della sussunzione, quindi della verifica dell’esistenza, in concreto, degli elementi denotanti la fattispecie astratta (cd. Offensività in concreto).

Contiguità però non significa coincidenza o sovrapposizione.

Anche la Suprema Corte, facendo leva sul binomio offensività-tipicità, ha espressamente escluso ogni possibile interferenza del principio sull’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., perché l’ambito di applicazione di quest’ultimo postula la già avvenuta disamina giudiziale dell’esistenza di un reato e delle sue circostanze, e la ricognizione della sua idoneità a ledere l’interesse protetto, quale misura della sua tipicità.

La particolare tenuità, invece, deve essere valutata in relazione alla concreta manifestazione del fatto illecito (già tipico perché lesivo dell’interesse protetto), ed è scindibile in due poli rappresentati dalla particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento del reo.

Il caso di specie, valutato ai sensi dell’art. 133, co. 1, c.p., si presenta certamente di ridotta portata offensiva, tenuto conto del fatto che M.D.L.E. si è dato alla fuga, allertato dalla chiamata di T.M. al Comando dei Carabinieri e, dunque, la sua condotta non ha generato alcuna lesione in concreto del bene giuridico protetto dalla norma, limitandosi ad una davvero marginale (se non embrionale) messa in pericolo dello stesso. Altresì non si tratta di un delinquente abituale, professionale o per tendenza né di soggetto che abbia realizzato più reati della stessa indole, com’è possibile evincere dalla consultazione del certificato del casellario giudiziale.

A ciò deve aggiungersi come la pena applicabile in astratto alla fattispecie tentata in contestazione, rientri ampiamente nei limiti edittali previsti dalla speciale causa di non punibilità

Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto, questo Giudice ritiene, la condotta posta in essere dall’imputato, di particolare tenuità.

La circostanza che in contestazione vi sia un delitto nella sua forma tentata, anche ad onta del silenzio serbato sul punto dal Legislatore, non osta all’applicabilità dell’istituto di favore.

Facendo buon governo delle indicazioni provenienti dal formante giurisprudenziale di legittimità e di merito, infatti, al delitto tentato è riconosciuta natura di autonoma figura di reato.

Per tale ragione, fra l’altro, il calcolo dell’entità della pena prevista in astratto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131 -bis c.p. andrà effettuato proprio con riferimento alla cornice edittale del delitto tentato e non della corrispondente fattispecie di delitto consumato (cfr. Trib. Milano 9 aprile 2015, n. 3937 e n. 3936; Trib. Milano 16 aprile 2015, n. 4195).

Per tutto quanto esposto, il M.D.L.E., sebbene con la propria condotta abbia integrato tutti gli elementi obiettivi e subiettivi del reato di tentata truffa (così come documentato dalla documentazione contenuta nel fascicolo del PM, acquisito a quello dibattimentale in forza della scelta del rito abbreviato), va mandato assolto, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e ss., 530 c.p.p., assolve M.D.L.E. dal reato tentato a lui ascritto in rubrica in quanto non punibile, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., per la particolare tenuità del fatto.

Letto l’art. 544, co. 3 c.p.p., indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Nocera Inferiore, il 29 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2018.