In tema di furto aggravato, La Corte di Appello di Catania con Sentenza n. 32 del 2016 (Udienza del 4/3/2016, dep. 16/03/2016), ha chiarito che quando il danno economico cagionato alla parte offesa è quasi irrilevante e la condotta illecita del prevenuto è verosimilmente da attribuire ad una situazione contingente, può concedersi l’irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. n. 448/1998. (Nel caso di specie il Tribunale per i Minorenni di Catania aveva condannato l’imputata B.M. alla pena di anni 1 di reclusione per il furto di alcuni generi alimentari per il valore complessivo di euro 35).
Massima a cura di Davide Tutino, avvocato penalista in Catania
Testo della Sentenza n. 32/2016, ud. Del 4.3.2016, dep. Il 16.03/2016, Corte di Appello di Catania, Sezione penale minori
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catania, Sezione penale minori composta da:
- TOMMASO FRANCOLA PRESIDENTE
2. RITA RUSSO CONSIGLIER
3. MARCELLA CELESTI COMP.PRIVATO
4. FRANCESCO PIZZARDI COMP.PRIVATO
Con l’intervento del Dott. MIRIAM CANTONE, sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa contro:
B.M., nato in …, il …..
LIBERA – ASSENTE
AVV. DAVIDE TUTINO –
DIFENSORE …. – PRESENTE
IMPUTATA
Per il reato p. e p. dagli artt. 110,624,625 nn. 5 e 7 c.p. perché, in concorso con D.S. per la quale procede la competente A.G. e con altri due soggetti rimasti ignoti, al fine di trarne profitto, introducendosi all’interno del supermercato “…” di via ……, prelevando dagli scaffali espositori alcuni generi alimentari ed occultandosi all’interno delle proprie borse, superando le barriere della cassa per il pagamento merce e dirigendosi verso l’uscita, si impossessava della predetta merce così sottraendola al responsabile del punto commerciale, B.L., che ivi la deteneva per la vendita;
con l’aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede ed in numero superiore a tre persone.
In Siracusa il 23.12.2012 – denuncia in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 20.10.2015 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha dichiarato B. M. colpevole del delitto di furto aggravato ascrittole e, con la diminuente della minore età ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, l’ha condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa; con il beneficio della sospensione condizionale ex art. 163 c.p..
Il fatto è stato ricostruito nel modo seguente:
B.M. verso le 19:30 del 23.12.2012 veniva bloccata, insieme alla maggiorenne D.S., dal personale del supermercato G., ubicato a Siracusa alla via …, subito dopo avere superato le casse, e dentro la borsa veniva rinvenuta della merce sottratta dai banchi di vendita.
Il Tribunale è pervenuto alla pronuncia di condanna sulla base delle deposizioni rese dal responsabile dell’esercizio commerciale e dall’agente di polizia verbalizzante.
Avverso la sentenza di primo grado il difensore dell’imputata ha proposto appello, con il quale chiede declaratoria di non doversi procedere per la irrilevanza del fatto ovvero per la concessione del perdono giudiziale; in via subordinata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche da considerare unitamente alla diminuente della minore età prevalenti sulle contestate aggravanti, chiede che la pena sia irrogata ai minimi edittali.
All’udienza del 4 marzo 2016 il P.G. ha chiesto il proscioglimento per irrilevanza del fatto, la difesa ha insistito nei motivi di gravame, e il processo è stato deciso come da separato dispositivo, di cui è stata data pubblica lettura.
Ciò premesso, la Corte osserva che l’appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per applicare il beneficio di cui all’art. 27 D.P.R. n. 448 del 1988.
Il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, per cui vanno considerati diversi parametri: la natura del reato, la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato, le modalità con le quali esso è stato eseguito, l’occasionalità della condotta (v. Cass.pen.,Sez IV, 12.11.2013 n. 45580; Cass. Pen, sez. II, 6.9.2010 n. 32692).
La valutazione dell’occasionalità richiede l’assenza di condotte penalmente rilevanti ripetute, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa sulle conseguenze legate alla prosecuzione del processo, che diverrebbe un mero strumento di repressione anziché una occasione di recupero della devianza del minore.
Nel caso in esame nella borsa dell’imputata sono state rinvenute quattro scatolette di tonno aventi un valore complessivo di circa euro 35,00, come risulta dalle dichiarazioni della parte offesa.
Pertanto, il danno economico cagionato al supermercato da B.M. è quasi irrilevante e la condotta illecita verosimilmente è da attribuire ad una situazione contingente (la ragazza si è trovata in Italia senza un lavoro ed una abitazione e senza punti di riferimento, ed ha cercato mezzi occasionali di sostentamento).
La circostanza che l’imputata non abbia collaborato con l’USSM si spiega con la mancanza di una dimora relativamente stabile nel territorio nazionale, per cui di fatto è divenuta irreperibile.
Tale situazione tuttavia, non esclude la occasionalità della condotta illecita ed un possibile futuro ravvedimento della ragazza, che nel frattempo è divenuta maggiorenne.
Pertanto, modificando la sentenza impugnata, va emessa declaratoria di non doversi procedere nei confronti di B.M. in ordine al delitto di furto ascrittole per irrilevanza del fatto.
P.Q.M.
Visto l’art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 20 ottobre 2015 dal Tribunale per i Minorenni di Catania, appellata da B.M., dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputata per la irrilevanza del fatto, ex art. 27 D.P.R. n. 448/1998.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 marzo 2016.
Depositato il cancelleria il 16/03/2016

















































































