Tribunale S.Maria Capua V., sez. III, 01/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.01/08/2017), n. 2377
Tribunale S. Maria Capua V. sez. III, 01/08/2017, n. 2377
Il prevenuto deve essere assolto dal reato di stalking qualora non risulti provato in dibattimento, che la parte offesa abbia subito il carico psicologico previsto dalla norma incriminatrice o sia stata costretta a modificare in maniera strumentale le proprie abitudini di vita per sottrarsi ai pedinamenti dell’imputato e per recidere ogni forma di contatto con lui. Il reato di cui all’art. 612-bis c.p., infatti, si riferisce ad atti persecutori, ovverosia capaci di infliggere una sofferenza assolutamente eccessiva e non giustificata, per effetto della quale venga a determinarsi uno dei due eventi individuati dalla fattispecie e cioè il perdurante stato d’ansia e la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita.
Massima a cura di Davide Tutino – avvocato penalista in Catania
Testo della Sentenza Tribunale S. Maria Capua V. sez. III, 01/08/2017, n. 2377
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
III sezione penale – rito monocratico –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Monocratico, dott. Giuseppe Meccariello, all’udienza del
19 maggio 2017, ha pronunciato nel procedimento di cui in epigrafe
la seguente
SENTENZA
nei confronti di
M.A., nato a Capua il (omissis) ed ivi residente alla via M.A.,
difeso di fiducia dall’avv. Antimo Castiello,
libero – presente;
IMPUTATO
Reato p. e p. dall’art. 612 bis co. 2 c.p., perché, dopo la fine della relazione sentimentale con G.M., con condotte reiterate consistite nell’effettuare numerose telefonate ed inviare numerosi sms sull’utenza in uso alla vittima al fine di riallacciare la relazione sentimentale, nell’inviare a mezzo applicazione whatsapp foto ritraenti il suo pene e messaggi in cui chiedeva di avere rapporti sessuali con la vittima, nell’appostarsi nei luoghi di passaggio della vittima; nel costringere la vittima ad arrestare la marcia della sua autovettura per poi mettersi al lato guida e condurre la vittima in un parcheggio ove le chiedeva di consumare un rapporto sessuale, nel minacciare la vittima dicendole che avrebbe rivelato al marito la loro relazione extraconiugale, che se non fosse ritornata con lui il figlio sarebbe stato picchiato; minacciava e molestava G.M. in modo da cagionare loro un perdurante e grave stato di ansia e di paura e comunque in modo da ingenerare nelle vittime un fondato timore per la propria incolumità e da costringere la predetta a cambiare le proprie abitudini di vita; con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni di persona alla quale era stato legato da relazione affettiva.
In Capua dall’aprile 2014, con condotta perdurante.
Con la presenza della parte civile costituita: G.M., nata a Capua il
(omissis) e residente in Bellona alla via D.G., assistita dall’avv.
Michele Capano.
Conclusioni
Per il Pubblico Ministero: assoluzione perché il fatto non sussiste.
Per la Parte Civile: condanna dell’imputato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni.
Per la Difesa: assoluzione perchè; il fatto non sussiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.A. veniva chiamato a rispondere del reato di cui in epigrafe a seguito di decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in data 12.5.2015.
L’udienza del 25.9.2015 veniva rinviata in via preliminare.
All’udienza del 15.1.2016, tenutasi dinanzi al giudice, dr. Massimo Urbano, si procedeva alle formalità di apertura del dibattimento e all’ammissione delle prove richieste dalle parti.
All’udienza del 29.4.2016, stante il mutamento della persona fisica del giudice, si procedeva alla rinnovazione delle richieste istruttorie.
All’udienza del 14.10.2016 veniva escussa la persona offesa G.M. ed acquisita documentazione.
All’udienza del 28.10.2016 veniva escusso il teste d’accusa P.R. ed acquisita ulteriore documentazione.
All’udienza del 17.2.2017 la Difesa formalizzava la rinunzia ai propri testi.
All’udienza del 19.5.2017 si procedeva all’esame dell’imputato, dopo di che veniva chiusa l’istruttoria dibattimentale e si dava corso alla discussione, all’esito della quale le parti rassegnavano le conclusioni sopra riportate e questo giudice emetteva la presente sentenza, che veniva pubblicata mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda incriminata si inserisce nel quadro del tormentato rapporto sentimentale tra M.A. e G.M., la cui interruzione ha dato la stura a molteplici denunce, che hanno, peraltro, avuto esiti diversi.
Si tratta di una relazione extraconiugale perpetuatasi per alcuni anni con un percorso ondivago, in cui si sono alternati momenti di vicinanza a momenti di grande tensione; con la conseguente difficoltà di cristallizzare in un alveo di rilevanza penale un rapporto umano assai complesso e sviluppatosi nel tempo in maniera non sempre ortodossa.
Una storia, quella tra il M.A. e la G.M., sicuramente intensa, ma anche torbida, nella quale ha avuto un ruolo significativo, per le dinamiche di conflittualità che si sono sviluppate, l’ingresso di un terzo uomo, P.R., che ha intrapreso una relazione sentimentale con la G.M., alimentando la gelosia del M.A. e dando causa, come si vedrà, ad un crescendo di tensione tra le parti di questo rapporto, divenuto trilatero.
Sul punto, va detto che il P.R., benché ripetutamente sollecitato a rispondere secondo verità, ha negato, nel corso del suo esame, di essere stato legato sentimentalmente alla G.M., sostenendo che con costei aveva solo una relazione amicale; anche la persona offesa ha parlato del P.R. come di un amico, smentendo che fosse stato il suo amante.
Ora, che tra i due vi sia stata una relazione sentimentale è da ritenersi certo e provato perfino documentalmente (si vedano i messaggi inviati attraverso facebook nei quali sia il P.R. che la G.M. palesano la loro relazione, arrivando ad ostentarla per ferire il M. ed indurlo a rassegnarsi agli eventi, o anche i messaggi inviati dalla G.M. all’imputato, nei quali la donna manifesta la sua delusione per i comportamenti del P.R.).
Ciò posto, valuterà l’ufficio di Procura – che ha contezza delle deposizioni e che, anche sulla base di esse, ha avanzato richiesta di assoluzione – se procedere nei confronti della G.M. e nel P.R. per il reato di cui all’art. 372 c.p., nella parte in cui hanno testimoniato falsamente di non avere avuto una relazione sentimentale.
Tornando all’oggetto specifico del processo e prima ancora però di entrare nel merito, occorre precisare che la attuale incriminazione trova un prodromo nell’arresto subito dal M.A. il 17.2.2014 per il delitto di stalking e per quelli collegati di violenza privata, tentata e consumata; per quei fatti l’odierno imputato venne processato con rito direttissimo e all’udienza dell’11.4.2014 patteggiò la pena di un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa (cfr. sentenza di applicazione pena emessa dal G.M., dr. R.C. nel procedimento n. 2442/14 RGNR e 1146/14 R. mod. 16, acquisita al fascicolo del dibattimento all’udienza del 29.4.2016).
Ciò posto, ci si deve occupare in questa sede dei fatti lamentati dalla G.M. in una seconda denunzia, depositata dopo l’arresto del M.A., con la conseguenza che l’accertamento proprio del presente procedimento incontra il limite dell’avvenuto esercizio dell’azione penale per la prima condotta di stalking, stante l’ormai consolidato insegnamento, cristallizzato dalla sentenza n. 34655 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge testualmente: “non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo sia già pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata già esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relativi a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti postivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente”.
Ora, posto che non è consentito esercitare due volte l’azione penale per il medesimo fatto anche quando la prima azione è ancora sub judice, si deve sottolineare che la contestazione aperta, nella quale cioè non è indicata l’epoca di cessazione, consente, per giurisprudenza costante, di espandere il dies ad quem fino alla data della sentenza per i soli reati permanenti; senonché, il delitto di atti persecutori non è permanente, ma è abituale, sicché l’epoca di commissione del reato, in caso di indicazione di condotta perdurante, deve fermarsi alla data di esercizio dell’azione penale, che, nel caso di specie, è da individuarsi nel 17.2.2014, data dell’arresto del M.A..
In questa sede ci occupiamo, dunque, di una condotta di stalking che sarebbe stata commessa a far data dal febbraio del 2014 ai danni di una persona offesa, la cui attendibilità deve essere valutata con particolare rigore, atteso il suo coinvolgimento nei fatti e le ragioni di evidente astio che nutre verso l’accusato, che non la possono parificare ad una teste “neutra”.
Orbene, proprio da questo punto di vista si misura l’inconsistenza dell’ipotesi d’accusa.
Ed invero, il primo dato che è emerso dall’istruttoria espletata è che, contrariamente a quanto si postula nella contestazione, non è stato solo il M.A. ad inviare sms e messaggi whatsapp alla G.M., ma anche costei ha cercato più volte di contattare l’odierno imputato.
I tabulati telefonici, cui fa riferimento la c.n.r. dei Carabinieri di Vitulazio del 16.6.2015, dimostrano inconfutabilmente che il numero del M.A. (omissis) è stato raggiunto da numerose telefonate, anche di lunga durata, partite dalle utenze n. (omissis) e (omissis), intestate ed in uso alla G.M. (nel solo periodo compreso tra il 1.7.2014 ed il 5/7/2014 vi sono state ben 24 telefonate, molte delle quali, ben dodici, hanno avuto una durata superiore ai seicento secondi, equivalenti a dieci minuti).
A fronte di tale dato la G.M., che precedentemente aveva negato di avere spontaneamente contattato il M.A., ha dovuto ammettere di averlo chiamato, trincerandosi dietro la giustificazione che intendeva blandirlo per evitare che rivelasse al di lei marito la relazione extraconiugale.
Ovviamente non è dato conoscere il contenuto delle conversazioni, ma il numero e la durata delle stesse non depongono certo nel senso di una volontà della presunta vittima di recidere del tutto i rapporti con l’odierno imputato.
Sono conosciuti, invece, alcuni dei contenuti degli sms, dei messaggi whatsapp e delle conversazioni effettuate su messenger tra i due protagonisti della vicenda, che rappresentano il mutamento dei rapporti tra i due in quella dinamica assai complessa e ambivalente, cui si faceva riferimento.
Ed invero, i messaggi whatsapp risalenti al luglio del 2014, certamente riconducibili ai due ex amanti, benché apparentemente inviati da altri soggetti (avendo la G.A. registrato il numero del M.A. come M.C. ed il M.A. registrato il numero della G.A. come M. e ciò all’evidente scopo di celare ai rispettivi partners l’identità dell’interlocutore), rappresentano una situazione di prevalente tensione, verosimilmente dovuta alla vicinanza nel tempo della denunzia e del conseguente arresto del M.A..
In questo arco temporale si colloca la foto inviata dal M.A. del suo organo genitale, di cui, peraltro, l’imputato si è assunto la paternità, pur sottolineando che era stata inviata nel contesto di una sorta di gioco erotico, nel quale anche la G.A. aveva inviato delle fotografie ritraenti il suo corpo nudo, con esplicite rappresentazioni di desiderio sessuale per l’odierno imputato.
D’altro canto, che le dinamiche della coppia fossero tese anche ad vouyerismo spinto – o per finalità erotiche o, al contrario, per alimentare la gelosia del partner – appare evidente.
E’ stata, infatti, acquisita una fotografia, pervenuta nell’esercizio commerciale del M.A., nel quale si vede una donna con un tatuaggio sulla spalle impegnata in un atto sessuale con un uomo, cui è allegato un messaggio, scritto a macchina, nel quale si chiede al destinatario di non disturbarla oltre perché la donna stava vivendo un’altra storia d’amore.
La G.A., sul punto, ha negato di avere inviato la fotografia, pur ammettendo che il tatuaggio impresso sul corpo della donna raffigurata era identico al suo e pur riconoscendo che lei ed i suoi partners avevano in più occasioni coltivato l’abitudine di fotografarsi nel corso degli amplessi.
Non può, dunque, escludersi che l’invio della foto ritraente il membro del M.A. si inserisse nel contesto di uno scambio di messaggi erotici.
Del tutto diversa è la situazione desumibile dalle conversazioni risalenti al novembre 2014 tra i due protagonisti della vicenda.
Qui si coglie chiaramente la volontà della G.A. di contattare il M.A. per farne oggetto addirittura di sfoghi in merito a comportamenti errati del P.R., di cui la donna si sentiva vittima.
Frasi come “stavo litigando con lui”, “non so più come uscirmene”, “io settimana prossima devo trasferirmi a casa sua”, “mi ha picchiata ieri sera, mi si è addormentata tutta la faccia” “ce l’ho fatta, me lo sono tolta dai piedi, ma non verrò a cercarti, promesso, sono libera, grazie di tutto”, accompagnate da continue scuse e da un atteggiamento di palese accondiscendenza, rappresentano chiaramente che in quel periodo era la G.A. a cercare il M.A. con la pretesa, invero eccessiva, di renderlo partecipe dei suoi dubbi sulla relazione con il P.R. e della sua volontà di trovare il coraggio per recidere quella relazione.
Al culmine di questo percorso si colloca il messaggio del 30 novembre, nel quale la donna dice testualmente: “ho parlato con il mio avvocato nell’arco di dieci giorni toglierà tutte le denunce a patto che tu – il tuo avvocato mi fai una carta scritta in cui dici di non farmi nessun danno dopo…denunce per il mio ripensamento…non voglio saperti in galera…fammi sapere se accetti”.
In questo quadro, non proprio edificante, di rapporti si collocano i messaggi scambiatisi su facebook dal M.A. e dal P.R. (quest’ultimo con il profilo intestato a Peppo Pig, a dimostrazione ulteriore del suo legame con la G.A., che aveva, invece, all’epoca un profilo intestato a Peppa Pig).
Si tratta di messaggi dal contenuto offensivo, il cui minimo comune denominatore è l’intento del P.R. di ostentare la sua relazione con la G.A., l’affinità emotiva e soprattutto sessuale con costei, per indurre il M.A. ad abbandonare ogni speranza di riallacciare la sua relazione con la donna.
Al di là dei contenuti non certo commendevoli dei messaggi, sui quali non è necessario ulteriormente immorare, appare evidente che il legame tra la G.A. ed il P.R. (da costoro falsamente negato, ma assolutamente evidente alla luce dei messaggi) è stato un momento tutt’altro che secondario nell’excursus dei rapporti tra l’imputato e la persona offesa; è stato anzi il momento scatenante di una gelosia, che i due amanti, peraltro, hanno addirittura incentivato, rendendo partecipe il M.A. dei diversi momenti di quella relazione (sia quelli felici sia quelli caratterizzati da sofferenza), non facendo nulla affinché l’imputato potesse “dimenticare” la persona offesa.
In altri termini, non pare azzardato sostenere che, ad un certo punto, si sia innestato un torbido rapporto a tre, nel corso del quale i due uomini facevano a gara per vantare i propri meriti ed il proprio ascendente sulla G.A., che, dal canto suo, assumeva, nei confronti dell’uno o dell’altro, atteggiamenti ambivalenti a seconda dell’evolversi dei rapporti con il P.R., di modo che la sua vicinanza al M.A. era inversamente proporzionale alla positività del momento nella relazione con l’altro uomo.
Il tutto, peraltro, prospettandosi reciprocamente la possibilità di disvelare ai rispettivi coniugi i rapporti extraconiugali che si erano venuti ad instaurare (ed è emerso, da questo punto di vista, che sia la moglie del M.A. che la moglie del P.R. erano venuti a sapere delle relazioni che i rispettivi mariti avevano avuto con la G.A.).
Ora, appare plausibile che in questo scenario assai complesso il M.A. abbia posto in essere condotte intemperanti e finalizzate, di fatto, a recuperare il rapporto sentimentale con la G.A.
Tuttavia, è del tutto plausibile che anche la persona offesa abbia dato adito a tali condotte, alimentando, seppur per intervalla insaniae, l’ipotesi di un ravvicinamento; ed è, comunque, certo che ella non abbia mai reciso i contatti con l’imputato, contattandolo, talvolta blandendolo e tentando addirittura di renderlo partecipe delle sue difficoltà nel rapporto con il P.R..
A monte di tutto ciò vi è il significato da dare al delitto di stalking, che postula l’adozione di atti persecutori, ovverosia di condotte che siano imputabili alla volontà di procurare grave nocumento al rivale senza motivo o per ragioni assolutamente non tutelate dall’ordinamento (perseguitare, sul piano semantico, significa dare fastidio ad altri in maniera ripetuta ed ingiusta).
Infatti, è noto che qualsiasi interruzione di un legame sentimentale, se voluta da una sola delle parti o se, imputabile, alla relazione con un terzo soggetto, non può essere vissuta in maniera asettica e porta con sé inevitabilmente qualche tensione, non fosse altro per il tentativo del soggetto lasciato di comprendere le ragioni della separazione e di adoperarsi nei tentativo di recuperare il rapporto.
Non sono queste però le condotte che intende sanzionare la norma penale, che, invece, si ripete, si riferisce ad atti persecutori, ovverosia capaci di infliggere una sofferenza assolutamente eccessiva e non giustificata, per effetto della quale venga a determinarsi uno dei due eventi individuati dalla fattispecie (il perdurante stato d’ansia e la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita).
Ora, non pare a questo giudice che possa darsi la connotazione di persecutorie alle azioni poste in essere dal M.A., almeno a far data dal marzo del 2014, e, sotto altro profilo, non è assolutamente provato che la G.A. abbia subito il carico psicologico previsto dalla norma incriminatrice o sia stata costretta a modificare in maniera strumentale le proprie abitudini di vita per sottrarsi ai pedinamenti dell’imputato e per recidere ogni forma di contatto con lui.
Va, dunque, esclusa l’oggettività del reato incriminato e, conseguentemente, il M.A. deve essere mandato assolto con formula ampia perché il fatto non sussiste.
In considerazione dei gravosi carichi di lavoro dell’ufficio appare opportuno riservare il deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, visto l’art. 530 comma 2 c.p.p., assolve M.A. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 544 comma 3 c.p.p., riserva il deposito della motivazione in novanta giorni.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso in esito all’udienza del 19.5.2017.
Il Giudice Monocratico
(dott. Giuseppe Meccariello)
Fonte del testo della sentenza: www.iusexplorer.it – 24.03.2018 Giuffrè 2018.
Se vuoi approfondire lo studio del reato di atti persecutori (stalking) ex art. 612bis c.p., guarda il video correlato:

















































































