In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il Tribunale di S.Maria Capua Vetere III Sezione penale – in composizione monocratica, ha stabilito con Sentenza n. 2836/2017 che l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, non integra il reato di cui all’articolo 570 co. 1 e 2 del codice penale, se l’imputato ha provveduto “direttamente” alle necessità nei confronti degli aventi diritto.
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato Penalista in Catania
Testo della Sentenza n. 2836/2017 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere III Sezione penale – in composizione monocratica.
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE III sezione penale – rito monocratico
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Monocratico, dott. Giuseppe Meccariello, all’udienza del 23 giugno 2017, ha pronunciato nel procedimento di cui in epigrafe la seguente SENTENZA nei confronti di:D.A., nato a ***il (omissis), elett.te dom.to in ****alla via R., difeso di fiducia dall’avv. ****, libero – già presente;
IMPUTATODel reato p. e p., dall’art. 570 comma 1 e 2 c.p. perché, non osservando il provvedimento del Giudice Minorile, inerente il mantenimento della figlia minore G., non versava la somma stabilita di euro 600,00 mensili e quindi si sottraeva agli obblighi di assistenza familiare inerenti alla potestà dei genitori, e faceva mancare i necessari mezzi di sussistenza alla figlia minore.
In ****, dall’anno 2012, con condotta perdurante.
Conclusioni Per il Pubblico Ministero: affermazione della penale responsabilità dell’imputato con condanna alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Per la Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine, minimo della pena e benefici di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.A. veniva chiamato a rispondere del reato di cui in epigrafe a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico Ministero il 21.7.2015.
L’udienza del 1.4.2016 veniva rihnviata per difetto di notifica.
All’udienza del 22.7.2016, celebrata alla presenza dell’imputato, veniva ammessa la costituzione di parte civile di M.E., dopo di che si procedeva alle formalità di apertura del dibattimento e all’ammissione delle prove richieste dalle parti.
L’udienza del 23.12.2016 veniva rinviata per impedimento dell’imputato.
All’udienza del 20.1.2017 veniva escussa la persona offesa, M.E., mentre all’udienza del 31.3.2017 rendeva esame l’imputato.
Infine, all’udienza del 23.6.2017, la parte civile revocava la propria costituzione in giudizio; veniva, quindi, chiusa l’istruttoria dibattimentale e si dava corso alla discussione, all’esito della quale le parti rassegnavano le conclusioni sopra riportate e questo giudice emetteva la presente sentenza, che veniva pubblicata mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito dell’istruttoria espletata, consistita, peraltro, nell’escussione della sola persona offesa e nell’esame dell’imputato, non può ritenersi oggettivamente provato il reato oggetto di incriminazione.
Ed invero, il procedimento scaturisce dalla denunzia di M.E., che ha avuto con il D.A. una relazione sentimentale, dalla quale nel 2006 è nata una figlia, G., riconosciuta dall’odierno imputato.
Una prima peculiarità della vicenda risiede nel fatto che tra il D.A. e la M.E. non è mai intervenuta una relazione di convivenza stabile, atteso che il primo era sposato e, per quanto è emerso in dibattimento, non ha mai inteso coabitare con la odierna persona offesa. Di qui una serie di promesse, di aspettative e di alterni momenti, che hanno reso il rapporto assai complicato sia nelle dinamiche di coppia che, per quello che qui interessa, nella gestione della piccola G.
Ovviamente, non è questa la sede per affrontare ex professo le ragioni del fallimento del legame sentimentale, rispetto al quale ciascuna delle parti in causa ha addotto le proprie ragioni.
Il tema fondamentale è piuttosto quello di stabilire se al D.A. possa essere addebitata la fattispecie incriminatrice che gli viene contestata, che si collega alla mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, che, nel caso di specie, era stato fissato in 600 euro mensili.
Partendo proprio da quest’ultima ipotesi delittuosa, si deve premettere che è principio assolutamente pacifico – che prende spunto dalla lettera della norma, che sanziona la condotta di colui che fa mancare i mezzi di sussistenza – quello secondo cui la mera inadempienza all’obbligo di versare l’assegno stabilito dal giudice civile (e, a fortiori, l’incostante versamento dell’assegno di mantenimento) non è sufficiente a dimostrare la responsabilità penale in assenza della prova che, in ragione dell’omissione, siano venuti meno ai familiari i mezzi di sussistenza (cfr., ex pluribus, Cass., sez. VI, n. 209103/97).
A tal fine, occorre distinguere tra assegno di mantenimento e mezzi di sussistenza: tale ultima nozione comprende ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari ed è del tutto indipendente dalla valutazione del giudice civile, di talché, in sede penale, non ci si può esimere dal verificare se, per effetto del mancato versamento dell’assegno, siano venuti a mancare ai familiari i mezzi si sussistenza, intesi come mezzi economici minimi necessari per la soddisfazione delle esigenze elementari di vita degli aventi diritto (cfr. Cass., sez. VI, n. 213336/98; Cass., sez. VI, n. 157487/82; Cass., 162996/84).
Tale orientamento, pienamente condiviso da questo giudice, risponde all’esigenza di non legittimare una visione pan-penalistica dell’ordinamento ed a lasciare spazio alla sanzione penale per le sole condotte sanzionate direttamente dalla legge penale, senza alcuna possibilità di applicazione estensiva in malam partem.
Orbene, al di là delle schermaglie tipiche di un rapporto così teso – che, peraltro, ha dato la stura ad una molteplicità di procedimenti sia in sede civile che in sede penale e che, tuttavia, lascia trasparire fortunatamente segnali di distensione (testimoniati dal fatto che la parte civile ha revocato la sua costituzione in giudizio dando atto che negli mesi l’imputato ha ottemperato con costanza al versamento dell’assegno di mantenimento) – i due temi fondamentali su cui è ruotata l’istruttoria hanno riguardato da un lato la condizione economica del D.A., dall’altro gli emolumenti alternativi che egli avrebbe sostenuto per le necessità della figlia.
In merito al primo tema – quello relativo alla situazione economica – si è registrata una netta divergenza tra le parti: l’imputato, infatti, ha lamentato una forte contrazione dei suoi redditi, a suo dire dovuta alla crisi del settore edilizio nell’ambito del quale lavora, mentre la persona offesa ha sottolineato il tenore di vita tutt’altro che modesto che accompagnava e accompagna tuttora l’imputato.
Orbene, le argomentazioni difensive sono, con riferimento al tema in questione, ad avviso di questo giudice, non dirimenti.
Ed invero, anche a voler ammettere che vi fosse stata una contrazione della situazione reddituale del D.A., non pare potersi ragionevolmente sostenere che egli non fosse in grado di versare la somma di euro 600 mensili che gli veniva imposta.
D’altro canto, l’imputato, nel corso del suo esame, pur partendo dalla doglianza de qua in merito all’abbattimento dei suoi introiti, ha successivamente riconosciuto che aveva deliberatamente omesso di versare l’assegno per ragioni diverse, riconducibili da un lato al fatto che la bimba era spesso con lui e dall’altro al fatto che non condivideva il tenore di vita, a suo dire, elevato della M., sicché non aveva inteso cedere alle continue richieste economiche di costei.
In effetti, più che una autentica difficoltà economica, pare a questo giudice che sia stato rilevante il deterioramento dei rapporti, arrivato ad un punto di non ritorno nel momento in cui il D.A. ha definitivamente vanificato le aspettative della M. di andare a vivere con lei. A quel punto la gestione dei rapporti economici, che era rimasta sullo sfondo, ha assunto un peso decisivo, che si è vieppiù accresciuto poiché la persona offesa ha avanzato sempre più pressantemente le proprie richieste e l’imputato ha ritenuto che la donna volesse speculare, in modo da trarre guadagno non solo per la bambina, ma anche per sé.
In questo scenario si innesta il secondo tema, quello relativo agli emolumenti diversi dall’assegno di mantenimento, di cui il D.A. si sarebbe fatto carico.
Qui la situazione è piuttosto chiara: sembra pacifico, infatti, che per periodi considerevoli la piccola G. sia rimasta con il padre o con la nonna paterna, ancorché i due protagonisti della vicenda non concordino sulla durata di tali periodi.
E’, pertanto, un dato acquisito al processo che l’imputato abbia provveduto direttamente, almeno nei lunghi periodi in cui la figlia era con lui, alle sue necessità; ed anzi, pare emergere che il D.A. sembrava preferire tale forma di sostegno al doveroso versamento dell’assegno, onde evitare di affidare il denaro riservato al mantenimento della piccola alla M., delle cui capacità gestionali dubitava.
Ovviamente, si tratta di atteggiamento non commendevole e non giustificato sul piano giuridico, ma che, tuttavia, ad avviso dello scrivente, non si colora di rilevanza penale, avendo riguardo a quella distinzione tra inottemperanza al versamento dell’assegno di mantenimento e venir meno dei mezzi di sussistenza, di cui si è detto in premessa.
In buona sostanza, può senz’altro dirsi (ed è perfino incontestato) che il D.A. abbia omesso – per un certo periodo di tempo – il versamento dell’assegno di mantenimento, versamento che, peraltro, ha opportunamente ripreso negli ultimi mesi, come testimoniano dalla stessa persona offesa; tuttavia, pare quanto meno dubbio che egli abbia fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla figlia G., cui ha direttamente provveduto, sia pure in maniera non costante ed estemporanea.
Dunque, l’inottemperanza (parziale) dell’imputato alle sue obbligazioni potrà essere censurata eventualmente dinanzi al giudice civile, ma non può dare adito a responsabilità penale ex art. 570 c.p.
Va, in conclusione, esclusa la sussistenza oggettiva del reato incriminato e, conseguentemente, l’imputato deve essere mandato assolto sia pure ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. – perché il fatto non sussiste.
In considerazione dei gravosi carichi di lavoro dell’ufficio appare opportuno riservare il deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, visto l’art. 530 comma 2 c.p.p., assolve D.A. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 544 comma 3 c.p.p., riserva il deposito della motivazione in novanta giorni.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso in esito all’udienza del 23 giugno 2017.
Il Giudice Monocratico
(dott. Giuseppe Meccariello)
Note
Sentenza consultata su www.iusexplorer.it – 01.02.2018

















































































