La Corte di Appello di Roma (App. Roma Sez. III, Sent., 17-01-2013), assolvendo l’imputato dal reato p. e p. dall’art. 600 quater, ha stabilito che l’intervenuta cancellazione delle (poche) immagini di contenuto pedopornografico acquisite, costituisce indice della volontà dell’imputato non già di disporre di dette immagini bensì di disfarsi di files di contenuto non gradito. (Detto materiale, nel caso di specie, era stato cancellato dall’imputato ed è stato recuperato dal consulente utilizzando un apposito programma).
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista in Catania
Testo della sentenza della Corte di Appello di Roma
App. Roma Sez. III, Sent., 17-01-2013
PRESCRIZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno 2012
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione 3^ Penale
così composta
Dott. Ernesto MINEO – Presidente
Dott. Annamaria ACERRA – Consigliere
Dott. Massimo Gustavo MARIANI – Consigliere
ha pronunciato in pubblica udienza la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale di 2 grado nei confronti di :
1 R.M.
n. a F. (…) LT
SS.COSMA E DAMIANO VIA F.BARACCA 74 FORMIA DD
LIBERO – CONTUMACE
C/O AVV.TO ALFREDO D’ONOFRIO – FORMIA
Difeso da Avv. ALFREDO D’ONOFRIO – FORMIA NP
SOST.AVV. MARGHERITA BUFFOLINO
APPELLANTE
avverso la sentenza del di Latina sezione distaccata di Gaeta del 05/01/2011 che così statuiva :
Dispositivoconcesse le attenuanti di cui all’art.62 bis c.p., lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione oltre spese. pena sospesa ordina la confisca e distruzione del materiale pornografico in giudiziale sequestro.
IMPUTATO
Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 600 quater c.p., poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consapevolmente si procurava e disponeva di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.
in SS.COSMA E DAMIANO dall’ottobre 2002 fino all’aprile 2004
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 5.1.2011 il Tribunale di Latina, sez. dist. di Gaeta, condannava R.M. alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 600 quater c.p. commesso, secondo la contestazione, in Roma fino all’aprile del 2004.
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale appello il difensore dell’imputato articolato su tre motivi.
Con il primo motivo si eccepisce la nullità dell’istruttoria dibattimentale e, per l’effetto, della sentenza di primo grado, a seguito della mancata allegazione agli atti della trascrizione delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato all’udienza del 26.11.2007 mancanza che,ad avviso dell’appellante, avrebbe inficiato la successiva audizione a chiarimenti del consulente tecnico del PM, Puzzo Concetto, in quanto disposta proprio alla luce di quanto dichiarato dall’imputato; in subordine si chiede procedersi alla rinnovazione del dibattimento attraverso l’acquisizione della trascrizione mancante e la successiva nuova audizione del consulente tecnico del PM.
Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell’impugnata sentenza in quanto recante un errore nella parte relativa all’illustrazione delle conclusioni della difesa e cioè l’errata indicazione di una richiesta di condanna che potrebbe avere “influenzato il Giudicante nella formazione del convincimento”.
Con il terzo motivo di appello, infine, si chiede, nel merito, l’assoluzione dell’imputato trattandosi della detenzione di poche immagini di contenuto pedopornografico accidentalmente scaricate durante la procedura di “download” eseguita in relazione a migliaia di immagini, come confermato dall’intervenuta cancellazione di dette immagini di contenuto , operata dall’imputato una volta preso atto del contenuto delle stesse.
Motivi della decisione
Preliminarmente rileva questa Corte come il reato contestato all’imputato non risulti ancora estinto per maturata prescrizione.
In particolare, pur trattandosi di delitto punito con la pena della reclusione inferiore, nel massimo, a cinque anni, tal che la prescrizione massima fissata in sette anni e mezzo dall’art. 157 c.p. (sia nella formulazione vigente alla data del commesso reato, sia nella formulazione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251), risulterebbe maturata (trattandosi di files comunque cancellati e quindi non più nella disponibilità del soggetto agente)nell’ottobre del 2011 (considerato che l’ultima operazione di acquisizione desumibile dai file di log relativi alle immagini per cui è processo risale all’aprile del 2004), risultano dagli atti innumerevoli rinvii del dibattimento di primo grado con relativi provvedimenti di sospensione del corso della prescrizione:
– dal 16.5.2007 al 26.11.2007
– dal 6.5.2009 al 18.11.2009
– dal 18.11.2009 al 31.3.2010
– dal 31.3.2010 al 29.9.2010
– dal 29.9.2010 al 13.12.2010
con conseguente slittamento del termine di prescrizione massimo al marzo 2014.
Ciò premesso, deve essere evidenziata l’assoluta infondatezza delle eccezioni di nullità del processo di primo grado formulate dalla difesa dell’imputato con i primi due motivi di appello atteso che:
1. quanto alla presunta nullità derivante dalla mancata allegazione, agli atti, della trascrizione delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato all’udienza del 26.11.2007, trattasi di mancanza del tutto ininfluente (anche in relazione alla successiva audizione a chiarimenti del consulente tecnico del PM, Puzzo Concetto), essendo comunque presente agli atti ed utilizzabile (sia ai fini istruttori che ai fini della decisione) la verbalizzazione manuale, in forma sintetica, di quanto dichiarato dal R. in udienza;
2. quanto all’errore emergente dall’intestazione dell’impugnata sentenza consistente nell’inversione delle conclusioni delle parti, trattasi, per l’appunto, di mero errore materiale, agevolmente emendabile con l’apposita procedura di correzione e, in ogni caso, palesemente ininfluente quanto alla “formazione del convincimento” del giudicante (fondato non su quanto erroneamente riportato nell’intestazione della sentenza redatta a posteriori dalla cancelleria dopo la pronuncia del dispositivo,bensì sulle conclusioni effettivamente formulate dalle parti all’udienza del 5.1.2011,fedelmente ascoltate dal Giudice e correttamente riprodotte nel relativo verbale).
Quanto al terzo motivo di appello, la relativa censura appare invece fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che dall’analisi tecnica dell’hardware in possesso dell’imputato sono emerse le tracce di reiterati collegamenti con innumerevoli siti di contenuto pornografico, nonché le tracce di centinaia di immagini (foto e video) di identico contenuto, il consulente del PM ha rilevato, altresì, la presenza di sette immagini fotografiche “a chiaro sfondo pedo-pornografico” databili tra l’ottobre 2002 e l’aprile 2004 (v. pag. 5 dell’elaborato tecnico nonchè pag. 10 dell’audizione a chiarimenti del CT Puzzo all’udienza del 27.10.2008) e quattro video contenenti “immagini di minorenni” databili tra il dicembre 2001 e il dicembre 2002 (v. pag. 6 dell’elaborato tecnico); sulla base di tale emergenza e considerato che il contestato delitto presuppone pur sempre la coscienza e volontà, da parte del soggetto agente, di procurarsi o detenere materiale pornografico realizzato con minori degli anni 18, ad avviso di questa Corte l’impugnata sentenza di condanna non appare pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio atteso che:
1. la quantità di materiale di contenuto pedopornografico rinvenuta appare minima rispetto alla mole di immagini e video scaricati dall’imputato;
2. detto materiale era stato cancellato dall’imputato ed è stato recuperato dal consulente utilizzando un apposito programma (cfr. pag. 6 dell’audizione a chiarimenti del CT Puzzo all’udienza del 27.10.2008);
3. dette immagini risultano di diversa provenienza (cfr. pag. 11 dell’audizione a chiarimenti del CT Puzzo all’udienza del 27.10.2008) e, per la quasi totalità, acquisite in epoca remota rispetto alla data della perquisizione e del sequestro (effettuati dalla PG nel maggio del 2004);
4. la lista dei molteplici siti pornografici visitati dall’imputato non presenta nomi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili alla pedopornografia (da cui la sostanziale irrilevanza del segnalato accesso, a taluno di essi – peraltro contenenti esclusivamente immagini di natura pornografica non riguardanti minori: cfr. pag. 9 dell’audizione a chiarimenti del CT Puzzo all’udienza del 27.10.2008 -, solo previa registrazione ed inserimento di apposita password).
Alla luce delle sopra svolte considerazioni non appare pertanto possibile escludere, con la necessaria sicurezza, l’eventualità di una acquisizione meramente accidentale, frutto di quella sorta di ‘alluvionale ed indiscriminata acquisizione notturna’ descritta dallo stesso imputato in sede di dichiarazioni spontanee e ritenuta astrattamente possibile dal consulente tecnico del PM (cfr. pag. 5, 8 e 11 dell’audizione a chiarimenti all’udienza del 27.10.2008: “può succedere che tramite un programma di acquisizione di tutto, file, film o quello che sia, se si scrive un termine di ricerca per ricevere determinate immagini o film,succede che arrivi tutt’altro … non si può risalire a quale programma utilizzasse”), seguita dall’immediata eliminazione del materiale indesiderato accidentalmente acquisito.
La descritta equivocità delle emergenze probatorie non consente pertanto, ad avviso di questa Corte, di ritenere pacificamente sussistente, al di là di ogni ragionevole dubbio,l’una o l’altra delle due condotte (entrambe penalmente rilevanti) previste dal contestato art. 600 quater c.p., ovvero il ‘procurarsi’ (che implica qualsiasi modalità di procacciamento, compresa la via telematica) e il ‘disporre’ (che implica un concetto più ampio della detenzione) e ciò in quanto, in relazione alla prima condotta, sussiste la concreta possibilità di una modalità di acquisizione inconsapevole del materiale, via internet, senza alcun criterio selettivo e, in relazione alla seconda condotta, l’intervenuta cancellazione delle (poche) immagini di contenuto pedopornografico acquisite, costituisce indice della volontà dell’imputato non già di disporre di dette immagini bensì di disfarsi di files di contenuto non gradito (sul punto v. anche Cass. sez. 3^, 20.9.2007 n. 41067,Silvestrini che, in accoglimento del ricorso proposto dal PM, ha annullato con rinvio una sentenza del Tribunale per i minori di Ancona giudicando “illogico l’assunto del Tribunale secondo cui le immagini pornografiche erano finite nella cartella di sistema Temp all’insaputa del prevenuto”, circostanza ritenuta, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, tale da “non escludere comunque, di per sé, la volontà di disporre del materiale pornografico ricevuto casualmente, posto che i dati rinvenuti nella cartella erano stati salvati dall’utente, tanto è vero che al momento del sopralluogo si trovavano ancora nel computer”).
Sulla base delle sopra svolte considerazioni ritiene, pertanto, questa Corte di dover pervenire all’assoluzione dell’imputato dal delitto ascrittogli non risultando provata, al di là di ogni ragionevole dubbio (come richiesto dall’art. 533 comma 1 c.p.p.), la sussistenza del prescritto dolo.
Ai sensi dell’art. 240 c.p. deve essere, invece, confermato l’ordine di confisca e distruzione del materiale pornografico e di quant’altro in sequestro.
P.Q.M.
Visto l’art. 605 c.p.p.
in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, sez. distaccata di Gaeta, in data 5.1.2011 appellata da R.M., assolve l’imputato dal delitto ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato.
Conferma nel resto l’impugnata sentenza e indica il termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2013.

















































































