Il reato di usura e la prova dello stato di bisogno della persona offesa

La Cass. pen. Sez. II, con Sent. n. 18739/2017 ha riaffermato che “lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose” (Cass. Sez. 2, sent. n. 12791 del 13/12/2012, dep. 2013, Cerra, Rv. 255357) e che “il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi” (Cass. Sez. 2, sent. n. 50397 del 21/11/2014, dep. 02/12/2014, Rv. 261487).

Massima a cura di Graziella Sangrigoli
TESTO DELLA SENTENZA

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-03-2017) 14-04-2017, n. 18739
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere –
Dott. ALMA Marco Maria – rel. Consigliere –
Dott. PARDO Ignazio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. L.G., nato a (OMISSIS);
2. D.L., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/04/2016 della Corte di Appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mura Antonio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 14 aprile 2016 la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 15 gennaio 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino con la quale L.G. e D.L. erano stati dichiarati colpevoli dei reati di concorso in usura aggravata ed in tentata estorsione aggravata ai danni di S.R. e condannati a pena ritenuta di giustizia.
I fatti reato in contestazione risalgono al (OMISSIS).
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza e con atto unico il difensore degli imputati, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all’art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, n. 2 per erronea ed omessa individuazione dell’elemento soggettivo del reato di usura.
Evidenza al riguardo la difesa dei ricorrenti che la Corte di appello avrebbe erroneamente disatteso la tesi difensiva secondo la quale gli imputati hanno agito al fine di realizzare un atto di compravendita e non di effettuare alla S. un prestito garantito dalla proprietà di un immobile.
Secondo la difesa dei ricorrenti costoro sarebbero caduti in un errore sul fatto che costituisce reato ai sensi dell’art. 47 c.p. e, pertanto, difetterebbe in capo agli stessi l’elemento soggettivo del contestato reato di usura essendo la caratteristica sull’ammontare degli interessi usurari disciplinata da norme extra-penali.
A ciò si aggiungono il fatto che gli imputati non erano consapevoli delle vicissitudini personali della S. ed il fatto che l’agire della persona offesa che ottenne il denaro con l’intento di non adempiere alla restituzione dello stesso non può considerarsi come una “promessa” penalmente rilevante.
2.2. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. e artt. 56 e 393 c.p..
Si duole al riguardo la difesa dei ricorrenti della mancata derubricazione del contestato reato di tentata estorsione in quello di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni avendo il L. e la D. agito nella convinzione che quanto richiesto alla S. fosse legittimo e, quindi, nella convinzione di esercitare un proprio diritto.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono manifestamente infondati in entrambe le articolazioni prospettate.
2. Quanto al primo motivo di ricorso va detto che è contestato agli imputati di avere prestato a S.R. la somma di 35.000 Euro, facendosi promettere dalla stessa interessi usurari pari a 4.000 Euro al mese e di aver tentato di ottenere tale ingiusto profitto minacciando di cedere a terzi, ovvero di acquistare la materiale disponibilità di un immobile di proprietà della stessa persona offesa, immobile in realtà dato in garanzia della mera restituzione del denaro onerosamente prestato.
Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto il profilo al riguardo dedotto dalla difesa dei ricorrenti, non solo richiamando il contenuto della sentenza di primo grado ma anche ricostruendo tutti gli elementi in base ai quali ha ritenuto sussistente sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo il reato di usura contestato al L. ed alla D..
La Corte di appello ha debitamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto pienamente attendibile il racconto della persona offesa, caratterizzato da convergenti e significativi riscontri (s.i.t. di I.G. e di S.A.) oltre che dall’intrinseca anomalia di un’operazione che prevedeva il trasferimento della proprietà di un immobile e la retrocessione della proprietà dello stesso in caso di restituzione della somma finanziata.
La Corte di appello ha, altresì, evidenziato come l’affermazione di un imposizione di un interesse mensile di 4.000 Euro sulla somma finanziata ha trovato riscontro non solo nelle dichiarazioni della persona offesa e degli altri soggetti sopra indicati ma anche in un anomala rivalutazione mensile del valore dell’immobile rispetto alla situazione di mercato di certo non correlabile ad una mera speculazione di tipo immobiliare.
La sostanziale applicazione di un interesse mensile di oltre il 10% (in applicazione progressiva con il passare del tempo) ha portato, quindi, i Giudici del merito a ritenere che ci si trovi in presenza di una consapevole operazione usuraria posta in essere dagli imputati oggi ricorrenti, così risultando smentita la tesi difensiva degli stessi secondo la quale ci si troverebbe non in presenza di un’operazione illecita quanto piuttosto di un’ordinaria operazione di compravendita immobiliare.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge (di fatto coincidente con un sostanziale vizio di motivazione) nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Infine, deve evidenziarsi che nel caso in esame la difesa dei ricorrenti propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perchè sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).
Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), requisito certamente presente nel caso in esame.
Ritiene pertanto il Collegio che ci si trovi in presenza di una decisione (doppia conforme) dei Giudici di merito bene argomentata e rispettosa dei requisiti di legge per la piena configurabilità del contestato reato di usura.
Totalmente priva di pregio – una volta ricostruiti i fatti come emergenti dalle sentenza di merito – è, pertanto, la doglianza difensiva (peraltro neppure esplicitamente dedotta nell’atto di gravame innanzi alla Corte di appello) del difetto di elemento psicologico in capo agli imputati del reato di usura essendo gli stessi asseritamente caduti in errore sulle disposizioni extra-penali indicative dell'”usurarietà” degli interessi applicati.
Non v’è chi non veda come quisque de populo non può non rendersi conto che l’applicazione su di una somma finanziata di un interesse superiore al 10% mensile (oltre il 120% in ragione d’anno) costituisca un interesse usurario. La tesi difensiva sul punto non necessità quindi di ulteriore attenzione ed approfondimento se non per ricordare che “lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose” (Cass. Sez. 2, sent. n. 12791 del 13/12/2012, dep. 2013, Cerra, Rv. 255357) e che “il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi” (Cass. Sez. 2, sent. n. 50397 del 21/11/2014, dep. 02/12/2014, Rv. 261487).
3. Quanto al secondo motivo di ricorso lo stesso potrebbe dichiararsi sic et simpliciter inammissibile non risultando che la questione sia stata prospettata nei medesimi termini in sede di gravame innanzi alla Corte di appello.
In ogni caso, nel momento in cui – come detto – è stato correttamente ritenuto sussistente anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo il reato di usura a carico degli imputati è evidente che la minaccia posta in essere dagli stessi di vendere l’immobile a terzi o, comunque, di disporre dello stesso entrando nella materiale disponibilità del medesimo, certamente configura sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo il reato di estorsione (nella specie nella forma tentata) e non quello di cui all’art. 393 c.p..
Pacifico è, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che “è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poichè egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa “contra ius” (Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Iovine, Rv. 262566).
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017