Phishing: le operazioni del prestaconto possono integrare il delitto di riciclaggio

Secondo l’insegnamento scaturente dalla sentenza n. 10060/2017 della Corte di Cassazione, le operazioni del prestaconto volte ad ostacolare la provenienza delittuosa delle somme trasferite sul conto corrente “compiacente”, a seguito di frodi informatiche realizzate nella forma del phishing, e successivamente utilizzate per prelievi di contanti, ricariche di carte di credito o ricariche telefoniche, realizzano appieno l’elemento oggettivo del delitto di riciclaggio; collocandosi in una fase successiva alla consumazione del reato presupposto, allorché la frode informatica, già perfetta, ha esaurito le sue conseguenze, tali condotte producono un effetto provvisto di autonomo significato penale, l’intralcio all’individuazione della provenienza delittuosa dei beni, elemento identitario di ogni operazione di riciclaggio.

Massima a cura del dott. Fabio Di Vizio – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia  – UTET/Pluris 2017

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2017) 01-03-2017, n. 10060

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente –
Dott. IASILLO Adriano – Consigliere –
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere –
Dott. COSCIONI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina A.R. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.C., nato il (OMISSIS);

G.G., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2097/2011 in data 22/09/2015 della Corte di Appello di ROMA;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore di P.C., Avv. Giovanni MARCELLETTI, che si è riportato ai motivi del ricorso.

Svolgimento del processo

1. I difensori di P.C. e G.G. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 22/09/2015 che riformava soltanto revocando la pena accessoria applicata a P. e per il resto confermava la sentenza del Tribunale di Roma con la quale P.C. era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 119, 81 cpv. e 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2, (capo 1) e art. 497 bis c.p., comma 2 (capo 3), artt. 648 bis (capo 4) e 494 (capo 6)ed era stato condannato alla pena di anni tre, mesi dieci e giorni dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, e G.G. responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 648 c.p., (capo 8) e art. 624 c.p., e art. 625 c.p., nn. 2 e 7 (capo 9) ed era stato condannato per il reato sub 8 alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni 15 di reclusione ed Euro 500,00 di multa e per il reato di cui al capo 9) alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

1. Il difensore di P. lamenta innanzitutto la mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata sussunzione della ritenuta ipotesi di riciclaggio nell’alveo della presuppostgfrode informatica.

1.2 Inoltre, il difensore eccepisce una erronea applicazione degli artt. 640 ter e 648 bis c.p., in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti: anche volendo ritenere sussistente quale effetto della condotta un intralcio alla individuazione della provenienza delittuosa dei beni, le modalità della truffa informatica comprendevano anche il riciclaggio del denaro ricavato, configurandosi in tal modo il concorso nel reato presupposto che escludeva la fattispecie di cui all’art. 648 bis cod.pen..

1.3 Il difensore osserva anche come, relativamente al reato di ricettazione, la Corte aveva omesso qualsiasi motivazione, malgrado quanto rappresentato dal ricorrente, e cioè che i documenti gli venivano forniti dietro pagamento di un compenso.

1.4 Il difensore eccepisce poi la inutilizzabilità della ricognizione fotografica eseguita dalla teste D.V., effettuata in palese violazione dei canoni previsti: in fase dibattimentale era stata mostrata dapprima alla teste la fotografia di P. e poi le cinque effigi tra le quali riconoscere l’imputato; inoltre, i soggetti rappresentati in fotografia avevano un’età tra i 34 e i 74 anni, mentre la teste riferiva al momento della individuazione che la persona da riconoscere aveva tra i 20 e i 25 anni.

1.5 Con separato ricorso, il difensore di G. eccepisce che la motivazione in ordine all’accertamento psicologico del reato era meramente apparente; inoltre la sentenza era munita di motivazione meramente apparente in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena.

Motivi della decisione

2. I ricorsi proposti sono manifestamente infondati.

2.1 Relativamente ai motivi di ricorso, osserva il collegio come nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possa essere riproposta – ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni stato e grado del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali il giudice di merito si è già pronunciato in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, (Cass. sez. 2^ sentenza n.22123 del 08/02/2013, Rv. 255361).

2.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha esaurientemente motivato su tutti i punti oggetto di appello e pedissequamente riproposti con il ricorso per cassazione, che è pertanto inammissibile; in particolare, sul primo motivo di ricorso, premessa la definizione di phishing (truffa informatica effettuata inviando un’e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati quali numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc., motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico), come evidenziato nella sentenza di primo grado, nello stesso sono figure essenziali l’hacker (esperto informatico) che si procura i dati, il collaboratore “prestaconto” che mette a disposizione un conto corrente per accreditare le somme e il destinatario finale delle somme spedite dal cliente prestaconto (che può anche essere uno dei due soggetti sopra indicati); ciò premesso, osserva la Corte d’Appello che “l’imputato aveva svolto il ruolo di prestaconto nelle operazioni di phishing che avevano condotto all’appropriazione delle somme di denaro depositate nei conti correnti delle persone offese elencate al capo 4) di imputazione. Il P., in particolare, aveva aperto conti sui quali erano confluiti gli importi illecitamente carpiti. Egli, in un’epoca successiva alla commissione dei delitti mediante i quali era stato realizzato il phishing (artt. 615 bis e 640 ter c.p.), aveva quindi consentito la realizzazione del profitto di tali reati, ma aveva altresì introdotto un ulteriore passaggio necessario al fine di far perdere le tracce del denaro. L’azione dell’imputato non poteva pertanto essere ricondotta, a titolo concorsuale, all’art. 640 ter c.p., secondo quanto preteso dall’appellante, poichè il P. aveva compiuto operazioni volte a ostacolare la provenienza delittuosa delle somme depositate nei conti correnti e successivamente utilizzate per prelievi di contanti, ricariche di carte di credito o ricariche telefoniche, realizzando in tal modo gli elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 648 bis c.p…” (pag. 2 e 3 sentenza).

La Corte, come già il tribunale, ha quindi ritenuto che i comportamenti di P. si collocavano in una fase successiva alla consumazione, quando il reato presupposto di frode informatica era ormai perfetto e aveva esaurito le sue conseguenze; peraltro, quand’anche si ritenesse P. complice del delitto presupposto, questo andrebbe considerato proprio l’illecito ex art. 648 bis c.p., e non ex artt. 615 ter e 640 ter c.p., dal momento che il contegno di P. si innesterebbe, quale prosecuzione, sulla già avvenuta frode informatica.

Anche sulla eccepita insussistenza del reato di ricettazione la Corte ha fornito esauriente motivazione, evidenziando le denunce di smarrimento presentate da M., B. e R.; analogamente, la Corte ha motivato sulla eccezione di inutilizzabilità della ricognizione fotografica, osservando come, anche se la stessa presenta profili di irregolarità, “L’apposizione della fotografia del P. sulla carta di identità intestata al M. risulta pacificamente dalle deposizioni del luogotenente dei carabinieri G.C. e del maresciallo dei carabinieri D.L.. E’ quindi assolutamente certo che l’imputato, utilizzando il documento di identità del M. e sostituendosi all’intestatario, abbia aperto un conto corrente presso l’agenzia della Banca Popolare di Milano…ove all’epoca dei fatti lavorava la testimone” (pag. 3 e 4 sentenza).

E’ quindi del tutto evidente che a fronte di un provvedimento di secondo grado che ha fornito una risposta ai motivi di impugnazione, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal giudice del gravame: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (cfr., Sez. 6, sent. n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

2.2 Quanto al ricorso presentato da G., lo stesi si limita genericamente a lamentare il difetto di motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, per cui deve essere ritenuto inammissibile per difetto del requisito della specificità.

Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017