Risarcimento danni

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Risarcimento in materia di contratti,  condomini,  responsabilità civile, con particolare riferimento ai danni da colpa medica,  contratti commerciali,  recupero crediti, dalla fase stragiudiziale a quella esecutiva.

Incidenti stradali e vertenze di lavoro.

L’art 2043 cc prevede l’obbligo di risarcimento del danno a carico di colui che, compiendo un fatto con dolo o colpa, abbia cagionato ad altri un danno ingiusto.

Quando il mancato od inesatto adempimento non è imputabile al debitore, la legge  prevede che:

Il debitore non è tenuto al risarcimento del danno;

L’obbligazione si estingue perché viene meno la possibilità di eseguire la prestazione.

Caratteri dell’impossibilità della prestazione:

L’impossibilità di adempiere deve esser sopravvenuta, ossia sopraggiunta dopo la formazione del rapporto;

L’impedimento deve essere assoluto ovvero tale da non consentire in alcun modo di adempiere è caso fortuito o forza maggiore;
L’impedimento deve essere oggettivo, cioè tale da impedire a chiunque l’esecuzione della prestazione;
L’impedimento deve essere definitivo.
L’impedimento deve essere totale ossia deve riguardare l’intera prestazione, diversamente verificherà solo una impossibilità parziale.Nel caso di impossibilità parziale il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la parte  che è rimasta possibile.

Inadempimento imputabile al debitore

L’inadempimento imputabile al debitore può essere di due specie:

Inadempiente assoluto: genera un danno che va risarcito al creditore. L’obbligo del risarcimento si sostituisce alla prestazione originariamente dovuta.

L’inadempimento assoluto si ha quando:
l’esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per causa imputabile al debitore (nelle forme già viste di dolo o colpa), o
sia decorso il termine essenziale entro il quale l’obbligazione andava adempiuta.

Inadempimento relativo o <<mora>>
Consiste nel ritardo ingiustificato dell’adempimento rispetto alla scadenzaè In questo caso la legge obbliga il debitore a risarcire il danno prodotto dal ritardo nell’adempimento.
Inesigibilità della prestazione
Nozione: In caso di <<inesigibilità>> della prestazione la responsabilità del debitore può essere esclusa (o limitata) anche se questi non adempie.
Ciò in quanto l’esecuzione della prestazione avrebbe comportato, per il debitore, un impiego di mezzi e di energie esageratamente sproporzionato rispetto alla natura della prestazione stessa.

Il creditore  per il cd. principio di buona fede non può esigere una prestazione che richiede al debitore uno sforzo eccessivo.

Quando il debitore è inadempiente alla propria obbligazione:
– Si fa luogo all’adempimento coattivo in forma specifica, se è materialmente possibile, in virtù del quale il creditore può ottenere la medesima prestazione dedotta in obbligazione.
– Sorge a carico del debitore l’obbligo del risarcimento del danno nel caso in cui non è possibile il risarcimento in forma specifica.

Fattispecie di risarcimento in forma specifica:
a) In caso di obbligazione di consegna o rilascio: il debitore potrà essere condannato a rilasciare la cosa. Il rilascio è coattivamente eseguito dall’ufficiale giudiziario in caso di inerzia alla condanna;
b) Nelle obbligazioni di fare fungibili: il creditore può chiedere la prestazione sia adempiuta da un terzo a spese del debitore;
c) In caso di obbligazione di non fare: il giudice può ordinare la distruzione di ciò che è stato fatto;
d) Nelle obbligazioni di concludere un contratto: si fa luogo ad una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del contratto non concluso.

 Il risarcimento del danno

A) Nozione: Si intende per danno patrimoniale il pregiudizio che il creditore ha sofferto per l’inadempimento (o il ritardo).

Esso si sostanzia:
– Nel danno emergente, ossia nella perdita effettivamente subita per la mancata prestazionead esempio la mancata ricezione di merce comprata e pagata ha come danno emergente l’ammontare del prezzo versato;
– Nel lucro cessante: è il mancato guadagno realizzato se avesse utilizzato la prestazione ottenutaad esempio il guadagno che avrebbe conseguito rivendendo la merce.

Si risarciscono sia il danno emergente che il lucro cessante purché siano:
– Dirette: ovvero conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimentooccorre l’esistenza di un nesso causale fra l’inadempimento e il danno.
– Prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione. Se l’inadempimento è dovuto al dolo del debitore, questi è tenuto a risarcire anche i danni imprevedibili.