avvocato informatico

Avvocato Informatico Catania

Se necessiti il parere di un professionista qualificato esperto in informatica e in tutte le nuove tematiche tecnologiche, contatta l’avvocato Davide Tutino.

Davide Tutino è un avvocato penalista,  esperto in reati informatici e tutela del diritto d’autore in rete.

Ha conseguito un dottorato di ricerca all’Università di Catania, autore di numerose pubblicazioni in ambito scientifico-tecnologico ed è stato docente per oltre 5 anni  di informatica avanzata e sicurezza di reti informatiche presso enti di formazioni accreditati dalla regione Sicilia ed altri enti privati.

Inoltre è un programmatore ed esperto di reti informatiche, con diplomi  conseguiti da enti di formazione accreditati Regione Sicilia e FSE.

In ultimo, l’avvocato Tutino ha padronanza dei prodotti più diffusi di fogli elettronici, word processor, database, vpn, firewall, ssh, telnet su varie piattaforme. Ha sviluppato altresì competenze professionali e realizzazione di applicazioni su sistemi operativi: Unix, Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, IBM AS400, MacOS X, Windows (2000,xp,vista,7,8)

Chi è l’Avvocato informatico

Ormai la categoria degli avvocati ha subito una netta innovazione. Non sarebbe errato, a mio parere, definire la categoria del c.d. avvocato informatico.

Ad esempio, il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche in L. 6 agosto 2015, n. 132, ha, tra le altre cose, innovato nuovamente la disciplina delle attestazioni di conformità nel Processo Civile Telematico, confondendo non poco le idee degli operatori giuridici dei Fori italiani.

In particolare, le novelle legislative degli ultimi dodici mesi hanno abituato avvocati e magistrati a confrontarsi con le nozioni di documento, copia e duplicato informatici, regolate dal D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e divenute centrali nell’attuazione della giustizia digitale, su cui pare opportuno fare chiarezza.

Il citato Codice definisce il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, lett. p), sancendo, inoltre, la possibilità che dello stesso si abbiano copie informatiche (art. 1, lett. i-bis, i-ter e i-quater) e duplicati informatici (art. 1, lett. i-quinquies).

Per una consulenza, contatta il 392.3.83.83.83