avvocato furto enel

AVVOCATO FURTO ENEL CATANIA

L’avvocato Davide Tutino offre consulenza giudiziale e stragiudiziale anche per quanto concerne il furto di energia elettrica (Furto ENEL).

Il reato di Furto di energia elettrica

Ai sensi dell’articolo 624 del codice penale , rubricato come “Furto“:
[1] Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 5162.

[2] Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7, e 6253.

Cos’è il Furto ENEL e come difendersi

La sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa in quanto detta misurazione ha la funzione di individuare l’entità dell’energia trasferita all’utente e, quindi, di specificare il consenso dell’ente erogatore in termini corrispondenti, mentre la condotta dell’agente prescinde dall’induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all’impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (C., S.U., 9.10.1996); così la sottrazione abusiva di energia elettrica mediante rottura del piombo copri morsetti e l’innesto all’interno di un ponticello tra l’entrata e l’uscita della fase del contatore, sia che faccia registrare un consumo minore di quello effettuato, sia che risulti evitata qualsiasi registrazione, integra gli estremi del delitto di furto aggravato dall’uso della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento (C., Sez. II, 6.3.1991); egualmente integra il delitto di furto aggravato il ripristino dell’allacciamento dell’utenza distaccata per morosità, attuato mediante la rimozione dei sigilli a suo tempo apposti, pur senza manomettere i meccanismi del contatore: il profitto ingiusto, in tale ipotesi, consiste nell’illegittima utilizzazione dell’utenza, malgrado la persistenza della morosità che ne aveva determinato il distacco (C., Sez. V, 19.5.1993) e anche se l’agente non ha impedito la registrazione del consumo effettivamente realizzato (C. Sez. IV, 2.10.2003; C., Sez. IV, 28.9.1999; C., Sez. V, 23.3.1999). (UTET-PLURIS 2015)

Avvocato Furto Enel Catania

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