Sottrazione di incapace

L’ avvocato penalista Davide Tutino, è esperto nel reato di sottrazione di persone incapaci.

Il reato di sottrazione di persone incapaci

L’articolo 574 del codice penale stabilisce che:

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Quando e come si configura il reato di sottrazione di persone incapaci?

Due sono le fattispecie individuabili rispettivamente nel 1° e nel 2° co. dell’art. 574: la prima consistente nel fatto di chiunque sottragga o ritenga contro la volontà del genitore esercente la responsabilità, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, un minore degli anni quattordici o un infermo di mente; la seconda, egualmente sanzionata, consistente invece nella sottrazione o ritenzione, contro la volontà dei medesimi soggetti, di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici senza il suo consenso. (def. a cura di UTET/PLURIS 2016)

Giurisprudenza

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con sent. n. 49579/2015 ha chiarito che ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di persone incapaci è sufficiente anche una sottrazione o una ritenzione momentanea che infranga l’ordinario rapporto di subordinazione tra la persona incapace e la famiglia, purché si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, in linea con la natura di reato permanente, senza che rilevi l’eventuale consenso dell’incapace.

Inoltre, a tutela del minore, l’articolo 574-bis del codice penale, prevede l’ipotesi di  sottrazione e trattenimento di minore all’estero. E specificamente la norma stabilisce che:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del
medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale”.

Avvocato sottrazione di persone incapaci Catania

Contatta un avvocato penalista a Catania esperto nel reato di sottrazione di persone incapaci. L’AVVOCATO DAVIDE TUTINO riceve presso il suo studio legale sito in Catania, Via Ramondetta n. 25. Prima consulenza gratuita.