Sequestro per equivalente

Sequestro per equivalente Catania

Davide Tutino, avvocato penalista del foro di Catania, si occupa specificamente di sequestri. Ai fini dell’applicazione del sequestro per equivalente non occorrono gravi indizi di reità, ma non può neppure ritenersi sufficiente la mera attribuzione ipotetica di un reato a taluno, essendo invece necessario verificare funditus la sussistenza delle condotte criminose legittimanti l’intervento cautelare; tale controllo non deve risolversi in un mero controllo formale e cartolare ma, al contrario, deve essere concreto e condotto secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, anche con riferimento all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo.

il Sequestro preventivo

Di seguito una serie di massime giurisprudenziali per chiarire la portata del sequestro preventivo (UTET/PLURIS 2016)

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, è legittimamente adottato sole se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell’attività illecita, di cui pure sia certa l’esistenza, non siano rinvenuti nella sfera giuridico-patrimoniale dell’indagato (C., Sez. V, 19.9.2011, n. 46500).

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato può essere disposto anche solo parzialmente nella forma per equivalente, qualora non tutti i beni costituenti l’utilità economica tratta dall’attività illecita risultino individuabili (C., Sez. II, 9.2.2011, n. 11590).

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell’unico socio di una società ammessa al concordato preventivo, atteso che il debitore conserva l’amministrazione e la disponibilità dei beni nell’ambito della procedura (C., Sez. III, 8.2.2012, n. 13996).

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve avere ad oggetto il valore del profitto del reato come determinato in sede di accertamento giudiziale, ma non può essere mantenuto nel suo originario ammontare qualora siano nel frattempo intervenute circostanze tali da rendere del tutto sproporzionata l’equivalenza tra valore dei beni e profitto del reato (C., Sez. III, 7.1.2014, n. 5917).

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può riguardare nella loro interezza anche i beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all’indagato (C., Sez. III, 27.3.2013, n. 29898).

Il valore di riferimento per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, in caso di delitto di riciclaggio transnazionale avente ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, dev’essere quantificato sulla base del profitto di tale ultimo reato (C., Sez. III, 24.2.2011, n. 11970; cfr. altresì, in relazione al medesimo reato: C., Sez. III, 24.2.2011, n. 11969).

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato non richiede un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell’art. 273 c.p.p., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del fumus delicti in concreto (C., Sez. III, 4.6.2014, n. 37851).

In caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti dell’indagato, non opera alcuna presunzione di intestazione fittizia, ma incombe sul pubblico ministero l’onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite (C., Sez. III, 24.3.2015, n. 14605).

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in trust dall’indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che il trust sia stato costituito a fini meramente simulatori (C., Sez. II, 25.3.2015, n. 15804).

Il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre la confisca per equivalente anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (C., Sez. V, 2.12.2014, n. 9738; C., Sez. III, 6.3.2014, n. 20776).

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Avvocato Sequestro Catania

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