Costi separazione, separazione consensuale Catania, avvocato separazione, separazione coniugi – Studio legale avv. Davide Tutino – avvocato in Catania

L’avvocato Davide Tutino del foro di Catania è esperto in separazioni e divorzi, avendo acquisito competenze specifiche nell’ambito dei casi trattati in studio.

Cos’è la separazione

La separazione è la situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto.

Conseguenze ed effetti della separazione

Per effetto della separazione cessano:

  • L’obbligo di coabitazione;
  • L’obbligo di fedeltà;
  • L’obbligo della collaborazione.

Permangono:

  • L’obbligo di assistenza morale;
  • L’obbligo di mantenimento, nonché l’obbligo di corrispondere gli alimenti verso il coniuge cui non è addebitabile la separazione.

Tipi di separazioni: Di fatto, Consensuale, Giudiziale

Tipi di separazione:

Separazione di fatto:

è l’interruzione della convivenza dei coniugi, senza l’intervento di alcun provvedimento del tribunale, ma attuata ugualmente, in via di mero fatto.

 Separazione consensuale:

è quella che avviene per accordo delle parti; l’accordo, per avere efficacia, dovrà essere omologato dal Tribunale, e lo sarà solo qualora non sia in contrasto con l’interesse della prole.

Separazione giudiziale:

è quella pronunciata dal Tribunale, ad istanza di uno o di entrambi i coniugi, a seguito dei fatti, anche indipendenti dalla loro volontà, che rendano intollerabili la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio alla educazione della prole (art. 151).

Tutela dei figli

Per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai figli:

La L. 8-2-2006, n. 54 aveva introdotto il principio dell’affidamento cd. condiviso con entrambi i genitori (art. 155 cc).

  • L’art. 155 è stato sostituito dal Lgs. 154/2013 (di attuazione della riforma della filiazione).

Testo attuale: in caso di separazione, riguardo ai figli si applicano le disposizioni del Titolo IX, Capo II, avente ad oggetto l’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

L’art. 337ter c.c. (Provvedimenti riguardo ai figli) ripropone il contenuto dell’art. 155 c.c., con le seguenti novità:

  • Tra i diritti del minore è aggiunto il diritto all’assistenza morale (comma 1);
  • Il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’affidamento familiare del minore quando rilevi la temporanea impossibilità di affidarlo ad uno dei genitori (comma 2);
  • La scelta della residenza abituale del minore è una delle decisioni che i genitori devono assumere di comune accordo (comma 3);
  • Se il genitore non si attiene alle condizioni dettate dal giudice in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice potrà valutare tale condotta anche al fine della modifica delle modalità di affidamento (comma 3).
  • L’art. 337quater c.c. disciplina l’affidamento a un solo genitore e l’opposizione all’affidamento condiviso. Stabilisce che, in caso di affidamento in via esclusiva, la responsabilità genitoriale è esercitata dal genitore che ha l’affidamento, il quale dovrà esercitarla nel rispetto delle condizioni impartite dal giudice. Anche in tal caso le decisioni di maggior interesse per i figli dovranno essere adottate da entrambi i genitori.
  • L’ art. 316 c.c. ultimo comma: <<il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio>>.

La riconciliazione, invece, fa cessare gli effetti della separazione e può essere:

  • Espressa, se consacrata in un accordo formale;
  • Tacita, se attuata con la ripresa della vita in comune.

Tanto la riconciliazione espressa che quella tacita non richiedono una pronuncia giudiziale per far cessare gli effetti della separazione, producendo effetto di per sé (art. 157cc).

Separarsi velocemente

Convenzione di negoziazione assistita:

Per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale o di divorzio si può concludere anche una convenzione di negoziazione assistita introdotta con D.L. 132/2014 convertito nella  legge 162/2014.

Tale convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente (articolo 6 legge 162/2014). In quest’ultimo caso, tuttavia, l’accordo deve essere trasmesso al PM che può “autorizzarlo” se ritiene lo stesso corrispondente all’interesse dei figli oppure, se non valuta positivamente detto aspetto, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale.

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Costi separazione

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