Separazione

Avvocato Separazione Catania – La separazione dei coniugi è quella situazione di legale sospensione dei reciproci doveri coniugali, salvi quelli di assistenza e rispetto reciproco.

La separazione si differenzia dal divorzio in quanto:

  • Non comporta lo scioglimento del vincolo, per cui i coniugi non sono liberi di contrarre nuovo matrimonio;
  • Ha carattere transitorio in quanto può finire in qualsiasi momento se i coniugi si riconciliano

La separazione può essere:

  • Consensuale
  • Giudiziale
  • Di fatto

La separazione consensuale ha origine da un accordo dei coniugi omologato dal Tribunale competente. La mancata omologazione da parte del Tribunale non modifica lo status coniugale, semplicemente comporta il sorgere di una separazione di fatto fondata sul consenso dei coniugi, priva, pertanto di effetti giuridici.

La separazione consensuale non necessita del presupposto dell’intollerabilità della convivenza e non può essere sottoposta a termini e/o condizioni.

Il D.L. 132/2014 convertito nella  legge 162/2014 ha introdotto la cd. convenzione di negoziazione assistita al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale.

Tale convenzione può riguardare coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente (articolo 6 legge 162/2014). In quest’ultimo caso, tuttavia, l’accordo deve essere trasmesso al PM che può “autorizzarlo” se ritiene lo stesso corrispondente all’interesse dei figli oppure, se non valuta positivamente detto aspetto, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale competente.

La separazione giudiziale, invece, è quella pronunciata dal Tribunale, ad istanza di uno o di entrambi i coniugi per fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o arrechino grave pregiudizio alla prole.

Con la separazione giudiziale cessano:

  • L’obbligo di coabitazione,
  • L’obbligo di collaborazione reciproca

Permangono invece:

  • L’obbligo di assistenza morale
  • L’obbligo di mantenimento

La separazione giudiziale può, ricorrendone i presupposti e su richiesta di parte, essere pronunciata con l’addebito. Ciò accadde quando vi sia stato un comportamento cosciente e volontario ai doveri coniugali.

L’addebito ha due conseguenze:

  • Il diritto al mantenimento verso il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione,
  • La perdita dei diritti successori.

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