Patrocinio infedele

L’ avvocato penalista Davide Tutino, è esperto nel reato di patrocinio e consulenza infedele.

Il reato di patrocinio e consulenza infedele

L’articolo 380 del codice penale stabilisce che:

“Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

La pena è aumentata:
1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2. se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni”.

L’art. 381 del codice penale prevede altre ipotesi di infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, e specificamente:

“Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

L’art. 382, invece, descrive e punisce, la condotta del reato di millantato credito del patrocinatore. In particolare:

“Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere,ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032”.

Avvocato patrocinio e consulenza infedele Catania

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