Avvocato Maltrattamenti di animali

Diamo sfogo ai nostri sentimenti per gli animali richiedendo assistenza all’avvocato Davide Tutino per consulenze a Catania e in tutta Italia.

Il reato di Maltrattamenti di animali

Il maltrattamento degli animali è un REATO, previsto e punito dall’art. 544ter del Codice Penale.

Ogni cittadino, testimone di maltrattamenti e/o uccisioni gratuite nei confronti di animali, ha il dovere morale di denunciare tali fatti.

Il reato è comune e lo commette: 

  • Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
  • La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
  • La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

 

Elemento oggettivo

Elemento oggettivo

 L’art. 544ter c.p. tutela il sentimento per gli animali da parte dell’uomo che deve considerarli degli esseri viventi in grado di percepire dolore. Con tale norma l’uomo viene punito non solo per lesioni fisiche, ma anche per sofferenze inflitte agli animali.

 

Oggettività giuridica

 Con la L. 4-11-2010 il legislatore aumenta la sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e inserisce la sanzione penale da tre a diciotto mesi di reclusione.

 

(Segue) Lesioni per crudeltà o senza necessità

 Differentemente all’art. 727 del c.p., con l’art. 544ter qualsiasi lesione commessa <<per crudeltà o senza necessità>> è penalmente sanzionabile.

 Le fattispecie in esame sono: 

  • Lesioni causate dall’uomo omissive o attive.

 Per omissione si intende la mancata cura ambientale o personale dell’animale da parte dell’uomo.

L’art. 544ter si differenzia  dal 727 c.p. anche per un concetto etologico, in quanto la parola <<strazio>> propriamente utilizzata per omettere tutte quelle sofferenze psichiche dell’animale, viene sostituita dalla più appropriata <<sevizie>> in quanto l’uomo riconosce quella sensibilità psichica innata anche nell’animale. 

  • Quando l’uomo costringe l’animale a supportare fatiche superiori alla sua natura. 
  • Comportamenti insopportabili inadeguate all’etologia dell’animale, come, per esempio, quegli animali costretti ad acquisire comportamenti aggressivi pur non essendo tali. 
  • Tutte quelle condotte di pericolo e di danno che comportano all’animale danni alla salute come la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate.

Elemento soggettivo

  Elemento soggettivo 

  • Il dolo è specifico nel momento in cui il comportamento dell’uomo, commissivo od omissivo, sia di carattere crudele. 
  • Dolo generico quando è senza necessità. 

Circostanze aggravanti

Circostanze aggravanti

 In base al 3° comma dell’art. 544ter, <<se dai fatti di cui al 1° comma deriva la morte dell’animale>> si ha una fattispecie aggravante ad effetto speciale.

La natura di tale morte dev’essere una conseguenza non voluta del comportamento del reo, in quanto è causa di una conseguenza aggravata dall’evento stesso.

In sostanza la morte dell’animale deve essere colposa e non dolosa.

Reato di uccisione di animali

Viceversa si ha il reato di uccisione di animali ex art. 544bis c.p.

Avvocato Esperto in Maltrattamenti di animali – Catania – Contatti

E’ possibile contattare l’avvocato Davide Tutino per una consulenza al 3923838383

***

“Fintanto che l’uomo continuerà a distinguere gli esseri viventi inferiori, non conoscerà mai né la salute né la pace. Fintanto che massacreranno gli animali, gli uomini si uccideranno tra di loro. Perché chi semina delitto e dolore non può mietere gioia e amore.”

Pitagora.