Malasanita

Malasanità : Responsabilità da danno medico.

Lo studio legale dell’avvocato Davide Tutino si occupa anche di responsabilità medica e sanitaria a Catania e in tutta Italia.

A tutti i nostri clienti offriamo un’analisi completa della problematica sia sotto il profilo giuridico che medico legale.

Il Tuo caso verrà esaminato da noi insieme al medico legale più adatto alla tua situazione.

La prima consulenza in studio, per la valutazione della tua problematica è gratuita. Ci occupiamo specificamente di :

  • Risarcimento danni da malasanità
  • Risarcimento danni da errore medico
  • Calcolo danni risarcibili da errori medici

 


Le ultime  della cassazione (a cura di UTET/PLURIS 2015)

Cass. civ. Sez. III, 22/10/2014, n. 22338 (rv. 633058)
Visalli e altri c. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte e altri
SANITA’ E SANITARI
Responsabilità professionale
RESPONSABILITÀ CIVILE – Professionisti – Attività medico-chirurgica – Primario ospedaliero – Responsabilità – Portata

Il primario ospedaliero risponde del danno derivato da una inadeguatezza della struttura sanitaria da lui diretta ove non dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi che gli impone l’art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (applicabile “ratione temporis”), tra i quali rientra quello di informazione sulle condizioni dei malati e di predisposizione di adeguate istruzioni al personale per le emergenze. (Cassa con rinvio, App. Messina, 19/01/2010)

FONTI
CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. III, 20/10/2014, n. 22225 (rv. 632945)
Tamburrino c. Azienda Universitaria Policlinico Università Federico Ii
RESPONSABILITA’ CIVILE
Nesso di causalità
————————————————————————————————————————————————————————————————————
RESPONSABILITÀ CIVILE – Causalità (nesso di) – Consulenza tecnica d’ufficio – Valutazione tecnica del nesso di causalità – Giudizio di probabilità – Valutazione in termini di “meno probabile che non” – Idoneità ai fini della prova – Esclusione – Ragioni

In tema di responsabilità medico-chirurgica, allorché la consulenza tecnica d’ufficio – che pure di norma presenta in tale ambito natura “percipiente” – formuli una valutazione, sull’efficienza eziologica della condotta della struttura sanitaria rispetto all’evento di danno come “meno probabile che non”, tale esito è correttamente ignorato dal giudice, atteso che, in applicazione del criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica, l’affermazione della riferibilità causale del danno all’ipotetico responsabile presuppone, all’opposto, una valutazione nei termini di “più probabile che non”. (Rigetta, Napoli, 07/12/2009)

 

FONTI
CED Cassazione, 2014

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cass. civ. Sez. III, 30/09/2014, n. 20547 (rv. 632891)
Oliosi e altri c. Piubello e altri
RESPONSABILITA’ CIVILE
Responsabilità civile
in genere
SANITA’ E SANITARI
Responsabilità professionale
RESPONSABILITÀ CIVILE – Professionisti – Attività medico-chirurgica – Onere probatorio – Riparto – Mera limitazione, da parte del paziente danneggiato, alla prova del contratto e dell’insorgenza o aggravamento della patologia – Sufficienza – Incertezza in ordine al nesso causale fra inadempimento e danno – A carico del debitore – Sussistenza – Fattispecie

Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l’attore danneggiato ha l’onere di provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e di allegare l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all’esito del giudizio, permanga incertezza sull’esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, escludendo il nesso di causalità, aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai familiari di una paziente deceduta, in quanto la consulenza tecnica d’ufficio aveva assegnato un identico grado di possibilità alle due cause di morte tecnicamente ipotizzabili, una sola delle quali ascrivibile alla condotta del sanitario, con conseguente stallo in tema di accertamento del nesso causale). (Cassa con rinvio, App. Brescia, 29/09/2010)

FONTI
CED Cassazione, 2014

————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cass. civ. Sez. III, 30/09/2014, n. 20547
O.G. e altri c. P.W. e altri
PROFESSIONI INTELLETTUALI
Medici e chirurghi
Responsabilità civile

Nel caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, mentre il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, quest’ultimo è tenuto a dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

FONTI
CED Cassazione, 2014