Divorzio Catania

L’Avvocato Davide Tutino, si occupa anche di pratiche di divorzio.

Difatti, uno dei fenomeni sociali che coinvolgono, purtroppo, le famiglie al giorno d’oggi, è il divorzio.

Il divorzio è lo scioglimento del vincolo coniugale o la cessazione dei doveri e delle responsabilità giuridiche del matrimonio concordato.

  • Si parla di scioglimento quando il matrimonio è solo di rito civile (matrimonio civile)
  • Di cessazione quando stato celebrato in chiesa con effetti sia civili che religiosi (matrimonio concordatorio).

Dal 1 dicembre 1970, con la legge n. 898 <<Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio>> il divorzio diviene legale.

Le cause che permettono di divorziare sono descritte nell’art. 3 della legge 1970/898 e riguardano principalmente le ipotesi in cui uno dei due coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o ai figli, oppure abbia compiuto reati morali contro la famiglia.

Le condizioni per le richieste di divorzio sono:

  • Il venir meno dell’affetto coniugale;
  • La mancanza di coabitazione tra i coniugi;

Entrambe protratte ininterrottamente dalla prima udienza di comparizione al Tribunale.

Il procedimento può avvenire a secondo se fra i coniugi esiste o meno un consenso;

  • Divorzio congiunto, quando c’è accordo;
  • Divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni;

Le conseguenze possono essere:

  • Cambio dello status matrimoniale (la donna perde il cognome del marito);
  • Cessazione dei diritti discendenti e assegnazione dell’abitazione;
  • Versamento di assegno divorzile;
  • Affidamento dei figli.

Con il divorzio oltre allo scioglimento matrimoniale i coniugi non avranno più diritti ereditari.

Normative di riferimento

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” (G.U. n. 306 del 3 dicembre 1970)
Legge 6 marzo 1987, n. 74 “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio” (G.U. n. 58 del 11 marzo 1987)
Legge n.54 del 8 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”. (G.U. n. 50 del 1-3-2006)