decreto penale di condanna

Funzione del Decreto Penale di Condanna

Il procedimento per decreto penale, mira ad evitare sia l’udienza preliminare che il dibattimento.

  • anche se vi è opposizione al decreto emesso, non ci sarà mai l’udienza preliminare
  • l’opponente potrà chiedere di celebrare il dibattimento o accedere ad altri riti alternativi.

Se il PM, nel corso delle indagini preliminari ha acquisito chiare fonti di prova della colpevolezza dell’imputato,  PUO’ chiedere al GIP l’emissione di un decreto penale di condanna, contenente la contestazione del reato e l’applicazione della pena (solo pecuniaria).

Presupposti per la richiesta del decreto penale di condanna

  • il PM deve richiedere solo una pena pecuniaria
  • la richiesta deve essere avanzata entro 6 mesi dall’iscrizione della notizia di reato (termine ritenuto dalla giurisprudenza ORDINATORIO)
  • Non sia necessaria l’applicazione di una misura di sicurezza
  • Non opposizione del querelante, per i reati procedibili a querela.
  • procedimento del decreto richiesto solo dal PM prima che egli abbia promosso l’azione penale.

Il GIP, se ammette la richiesta del PM, deve emettere decreto che oltre all’imputazione e alla determinazione della pena pecuniaria, deve contenere l’esposizione sommaria delle fonti di prova.

Il decreto deve essere notificato al condannato e al suo difensore, nonché comunicato al PM.

Dopo la riforma della l. 479/99, il legislatore ha collegato al decreto penale ad una serie di previsioni di carattere premiale:

  • pena irrogata fino alla metà (fino ad 1/3 patteggiamento, 1/3 del giudizio abbreviato)
  • non sono applicate pene accessorie
  • non sono poste spese del procedimento al carico del condannato
  • la condanna non è ostacolo ad una successiva sospensione condizionale della pena
  • il reato si estingue dopo 5 anni (per i delitti) e dopo 2 anni (per le contravvenzioni) se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

Opposizione al decreto penale di condanna

L’imputato, può proporre opposizione al decreto penale di condanna entro 15 giorni dalla notifica del decreto, chiedendo il giudizio immediato, abbreviato o patteggiamento.

Se l’imputato chiede l’oblazione, ricorrendone i presupposti, il giudice emetterà sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per oblazione.

Cosa fare

Se hai ricevuto un decreto penale di condanna e vuoi difenderti,  contatta l’avvocato Davide Tutino al 392.3.83.83.83 o visita questo link.