Contratto di convivenza

L’avvocato Davide Tutino si occupa di assistere i clienti nella c.d. convivenza di fatto, riconosciuta da recente dalla Legge Cirinnà.

Attraverso la stesura di un contratto di convivenza, e tutti gli adempimenti previsti, è possibile fornire un riconoscimento giuridico alla coppia che non vuole contrarre matrimonio.

Il contratto offre ai conviventi di fatto, la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Assume la stessa forma anche la sua eventuale modifica o risoluzione.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Il contratto di convivenza reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.

Il contratto può contenere:

  1. l’indicazione della residenza;
  2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  3. il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità prescritte, ovvero forma scritta a pena di nullità.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Nullità del contratto di convivenza:

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • da persona minore di età;
  • da persona interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

Invece, il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

Risoluzione del contratto di convivenza

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme previste dalla legge Cirinnà (quindi per iscritto attraverso scrittura privata autenticata o atto pubblico).

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile.

Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre agli adempimenti già descritti, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto.

Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti.

Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi del codice civile.

Per un preventivo, contatta lo studio Tutino, ai seguenti recapiti: 392.3.83.83.83 o 095.288.43.32