L’avvocato è un libero professionista, che in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività professionali previste dalla legge.
Funzione dell’Avvocato
L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino, l’effettività della tutela dei diritti.
Inoltre, l’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
La professione di Avvocato
La professione di avvocato è fondata sull’autonomia e sull’indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale.
La professione deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
Requisiti
Per essere iscritti all’albo degli avvocati, occorre la prova della sussistenza dei requisiti previsti per legge:
- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dalla legge per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea;
- b) avere superato l’esame di abilitazione;
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
- d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18 della legge professionale forense;
- f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per taluni reati espressamente indicati dalla legge professionale forense;
- h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
Gli avvocati devono assumere l’impegno solenne, in pubblica seduta, dinnanzi al Consiglio dell’ordine, di osservare i propri doveri.
Il titolo di Avvocato
L’uso del titolo di avvocato spetta a tutti gli avvocati iscritti all’albo o che sono stati iscritti, sospesi e cancellati, purché non per indegnità.
L’avvocato radiato, non ha diritto di conservare il titolo.
Albo degli Avvocati
L’albo degli avvocati è costituito presso ogni Tribunale.
All’interno di ciascun Consiglio dell’ordine circondariale è tenuto ed aggiornato l’albo ordinario degli avvocati.
E’ poi prevista una sezione speciale dell’albo per gli avvocati stabiliti e per le società tra avvocati.
Vi è ancora, un albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
Oltre all’albo, viene tenuto ed aggiornato il registro dei praticanti e quello dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.
Sono infine previsti numerosi elenchi, quali ad es. l’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici o l’elenco speciale dei docenti e ricercatori.
Anche il Tribunale di Catania ha un proprio albo degli avvocati.
Avvocato non iscritto all’albo
La mancanza di iscrizione determina:
- Sotto il profilo penale: l’imputazione per esercizio abusivo della professione e di usurpazione di titolo
- Sotto il profilo civile: la nullità del contratto per mancanza di causa e l’obbligo conseguente di risarcire il danno
Incompatibilità dell’Avvocato con altre professioni
La legge professionale forense prevede, a tutela della professionalità dell’avvocato, varie ipotesi di incompatibilità.
- L’esercizio di altra attività di lavoro autonomo;
La legge si limita a precisare che è incompatibile qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, svolta continuamente e professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale.
- L’attività commerciale:
È fatto espresso divieto all’avvocato di esercitare qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.
- L’assunzione di cariche societarie:
C’è incompatibilità con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituita.
L’avvocato è incompatibile altresì con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali.
E’ stata tuttavia accolta la distinzione tra presidente con poteri gestori e presidente con soli poteri rappresentativi, ed è stato prescritto che l’incompatibilità non sussiste allorchè il professionista abbia funzioni di mera rappresentanza.
Non c’è incompatibilità invece, se l’oggetto dell’attività societaria, sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari e per le società a capitale interamente pubblico.
- L’attività subordinata:
Eccezioni
La legge pone 3 eccezioni che riguardano:
- Coloro che svolgono insegnamento o ricerca in materie giuridiche all’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate o negli enti di ricerca;
- I docenti e ricercatori universitari a tempo pieno
- I dipendenti degli enti pubblici.
Difesa di ufficio e Gratuito Patrocinio
L’avvocato può esercitare la propria professione anche come difensore d’ufficio o con patrocinio a spese dello stato.
Se il professionista è iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, questi ha l’obbligo di prestare la difesa d’ufficio.
Per quanto concerne il patrocinio a spese dello Stato, occorre precisare che ne hanno diritto:
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
titolari di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Avvocato Penalista a Catania
L’avvocato Davide Tutino del foro di Catania esercita la professione in piena autonomia, iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio ed abilitato al patrocinio a spese dello Stato offre tutela in ambito penale alle persone che rientrano nei requisiti di legge per poterne usufruire.