Avvocato Frode informatica

Davide Tutino, avvocato penalista esperto in reati informatici si occupa del c.d. fenomeno di Frode informatica.

La Frode Informatica

La frode informatica o altresì detta frode elettronica, in generale consiste nel penetrare attraverso un pc all’interno di server che gestiscono servizi con lo scopo di ottenere tali servizi gratuitamente, oppure, sempre utilizzando il server al quale si è avuto accesso, clonare account di ignari utilizzatori del servizio.

 

640ter c.p.

Ai sensi dell’art. 640 TER del codice penale:
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 ) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. (2)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un’altra circostanza aggravante. (3)

(1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 10, L. 23.12.1993, n. 547 (G.U. 30.12.1993).

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 9, comma 1, D.L. 14.08.2013, n. 93 con decorrenza dal 17.08.2013 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 15.10.2013, n. 119 con decorrenza dal 16.10.2013.

(3) Le parole “e terzo” di cui al presente comma sono state inserite dall’art. 9, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dal 17.08.2013.

L’art. 640ter è volto a disciplinare quei fenomeni criminali che si caratterizzano nell’uso distorto o nell’abuso della tecnologia informatica hardware e software (c.d. Computer crimes).

Approfondimenti

La norma punisce le ipotesi di ingiusto profitto ottenuto mediante l’impiego “alterato” o “senza diritto” di un sistema informatico o telematico.

Prima dell’intervento modificativo del codice penale, risultava frutto di una forzatura ricondurre queste ipotesi alla fattispecie ex art. 640, atteso che il divieto di analogia in malam partem non consentiva di assimilare l’operazione di intervento fraudolento sul funzionamento di una macchina alla condotta ingannevole verso un individuo persona fisica. (UTET-PLURIS 2015)

L'”alterazione” può essere ottenuta in due maniere: o agendo sul software, la componente logica del computer, cioè su programmi, dati, informazioni installati e memorizzati in un apparato con capacità di elaborazione; ovvero operando sull’hardware, cioè sulle parti elettroniche, meccaniche, magnetiche, ottiche che ne consentono il funzionamento, in modo tale da far compiere operazioni diverse rispetto a quelle per le quali la macchina è stata programmata, ad esempio con un’azione volta a modificarne la componente fisica.

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