accesso abusivo sistema informatico 615ter codice penale

Davide Tutino, avvocato penalista esperto in reati informatici si occupa di casistiche riguardanti accessi abusivi a sistemi informatici o telematici ex art. 615ter codice penale.

L’articolo 615ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico (2) protetto da misure di sicurezza (3) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

Note
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 4, della l. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Viene sanzionato l’accesso virtuale, che quindi non comporta condotte di aggressione fisica al sistema cui si accede a distanza su reti telematiche.

(3) La presenza di un sistema di protezione da accessi abusivi implica un’espressa volontà contraria del soggetto di far accedere altri al proprio sistema.

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